QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'assessore Amelia Frascaroli ha letto in aula la risposta dell'assessore al Turismo Nadia Monti alla domanda d'attualità del consigliere Daniele Carella (Pdl), in merito all'imposta di soggiorno.
Domanda d'attualità del consigliere Daniele Carel...
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L'assessore Amelia Frascaroli ha letto in aula la risposta dell'assessore al Turismo Nadia Monti alla domanda d'attualità del consigliere Daniele Carella (Pdl), in merito all'imposta di soggiorno.
Domanda d'attualità del consigliere Daniele Carella (PdL):
"In merito alla "Tassa di Soggiorno" entrata in vigore a Bologna da pochi giorni e che ha suscitato e suscita innumerevoli discussioni e confronti in città tra coloro che sono a favore e coloro che non lo sono, confronti che hanno sempre trovato ampio eco sui mezzi di informazione locali e non, chiede alla Amministrazione: se e come intenda agire, alla luce di quanto riportato dalla stampa sul pronunciamento del Tar del Veneto sulla materia in questione".
Risposta dell'assessore al Turismo Nadia Monti, letta in aula dall'assessore Amelia Frascaroli:
"Questa sentenza del TAR Veneto n. 1165 del 21/08/12 si allinea alla precedente sentenza sempre del TAR Veneto n.653 del 10/05/12 relativa al regolamento IdS (Imposta di Soggiorno) del Comune di Padova.
Segnalo anche la sentenza TAR Toscana n.1808/11 relativa al regolamento IdS del Comune di Firenze.
Ricordo, prima di entrare nel merito dei contenuti delle sentenze, che il Comune di Bologna - a differenza dei Comuni di Firenze, Padova e Venezia - non ha adottato il criterio a stelle, bensì applica l'imposta per fascia di prezzo.
Questo rende il nostro regolamento ancor più rispettoso delle previsioni dell'art.4 D.Lgs.23/11, sebbene i TAR abbiano comunque ritenuto corretta anche l'applicazione in base a "stelle" e "spighe" perché appunto di fatto agganciata al prezzo.
Nei contenuti, i motivi di ricorso presentati al TAR contro i regolamenti di Padova e Venezia sono molto simili a quelli presentati contro il nostro regolamento, ed è ottima cosa che entrambi i suddetti TAR veneti abbiano già rigettato quel tipo di censure fornendo utili precedenti al TAR Emilia Romagna.
Infatti il TAR Veneto :
- con sentenza 653 del 10/05/12 si è limitato ad accogliere solo parzialmente il ricorso disponendo unicamente l'annullamento di una parte del titolo dell'art.3 del regolamento Tassa di soggiorno del Comune di Padova (laddove il titolo faceva riferimento al "soggetto responsabile degli obblighi tributari") e del comma 2 del medesimo articolo in cui il gestore è illegittimamente definito "soggetto responsabile degli obblighi tributari". Ciò perché ad avviso del TAR la norma istitutiva dell'imposta individua quale unico soggetto passivo il soggiornante, con esclusione quindi della possibilità di considerare "sostituto di imposta" il gestore della struttura ricettiva. Per il resto il ricorso è stato rigettato e il regolamento confermato.
- con la recentissima sentenza n.1165 del 21/08/12- citata nel quesito - in sostanza il TAR Veneto ha ribadito quanto già affermato nella sentenza 653/12 rigettando coerentemente quasi tutti i numerosi motivi e sotto-motivi di ricorso proposti contro il regolamento di Venezia sulla base di ragionamenti del
tutto analoghi a quelli già effettuati sul regolamento di Padova (e quindi ancor più importanti, ai nostri fini, perché consolidanti un preciso orientamento di segno favorevole ai Comuni). Nello specifico la sentenza TAR citata ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti, tranne che quelli relativi (come già nel caso di Padova) al fatto che anche nel regolamento di Venezia i gestori delle strutture ricettive erano illegittimamente qualificati come "responsabili degli obblighi tributari"; infatti la sentenza accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle doglianze relative al titolo e al comma 2 dell'art.3 del regolamento,
come già disposto per Padova (evidentemente si trattava di regolamenti del tutto simili anche nell'articolazione e numerazione).
Mi viene chiesto come il Comune intenda agire alla luce di questa sentenza: trattandosi di sentenza del tutto positiva per il nostro Comune e il suo regolamento IdS, questa sentenza anzi non può che indurci ad andare avanti, visto che di fatto conferma la legittimità del nostro regolamento, che speriamo sia presto confermata direttamente dal nostro TAR.
Tra l'altro nel nostro regolamento non abbiamo volutamente e coscientemente mai trattato i gestori delle strutture ricettive alla stregua di sostituti di imposta né circa la domanda di attualità del consigliere evidenzio quanto segue:
questa sentenza del TAR Veneto n. 1165 del 21/08/12 si allinea alla precedente sentenza sempre del TAR Veneto n.653 del 10/05/12 relativa al regolamento IdS del Comune di Padova.
Segnalo anche la sentenza TAR Toscana n.1808/11 relativa al regolamento IdS del Comune di Firenze.
Ricordo, prima di entrare nel merito dei contenuti delle sentenze, che il Comune di Bologna - a differenza dei Comuni di Firenze, Padova e Venezia - non ha adottato il criterio a stelle, bensì applica l'imposta per fascia di prezzo.
Questo rende il nostro regolamento ancor più rispettoso delle previsioni dell'art.4 D.Lgs.23/11, sebbene i TAR abbiano comunque ritenuto corretta anche l'applicazione in base a "stelle" e "spighe" perchè appunto di fatto agganciata al prezzo.
Nei contenuti i motivi di ricorso presentati al TAR contro i regolamenti di Padova e Venezia sono molto simili a quelli presentati contro il ns regolamento, ed è ottima cosa che entrambi i suddetti TAR veneti abbiano già rigettato quel tipo di censure fornendo utili precedenti al TAR Emilia Romagna.
Infatti il TAR Veneto :
- con sentenza 653 del 10/05/12 si è limitato ad accogliere solo parzialmente il ricorso disponendo unicamente l'annullamento di una parte del titolo dell'art.3 del regolamento Tassa di soggiorno del Comune di Padova (laddove il titolo faceva riferimento al "soggetto responsabile degli obblighi tributari") e del comma 2 del medesimo articolo in cui il gestore è illegittimamente definito "soggetto responsabile degli obblighi tributari". Ciò perché ad avviso del TAR la norma istitutiva dell'imposta individua quale unico soggetto passivo il soggiornante, con esclusione quindi della possibilità di considerare "sostituto di imposta" il gestore della struttura ricettiva. Per il resto il ricorso è stato rigettato e il regolamento confermato.
- con la recentissima sentenza n.1165 del 21/08/12- citata nel quesito - in sostanza il TAR Veneto ha ribadito quanto già affermato nella sentenza 653/12 rigettando coerentemente quasi tutti i numerosi motivi e sotto-motivi di ricorso proposti contro il regolamento di Venezia sulla base di ragionamenti del
tutto analoghi a quelli già effettuati sul regolamento di Padova (e quindi ancor più importanti, ai nostri fini, perchè consolidanti un preciso orientamento di segno favorevole ai Comuni). Nello specifico la sentenza TAR citata ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti, tranne che quelli relativi (come già nel caso di Padova) al fatto che anche nel regolamento di Venezia i gestori delle strutture ricettive erano illegittimamente qualificati come "responsabili degli obblighi tributari"; infatti la sentenza accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle doglianze relative al titolo e al comma 2 dell'art.3 del regolamento,
come già disposto per Padova (evidentemente si trattava di regolamenti del tutto simili anche nell'articolazione e numerazione).
Mi viene chiesto come il Comune intenda agire alla luce di questa sentenza: trattandosi di sentenza del tutto positiva per il nostro Comune e il suo regolamento IdS, questa sentenza anzi non può che indurci ad andare avanti, visto che di fatto conferma la legittimità del nostro regolamento, che speriamo sia presto confermata direttamente dal nostro TAR.
Tra l'altro nel nostro regolamento non abbiamo volutamente e coscientemente mai trattato i gestori delle strutture ricettive alla stregua di sostituti di imposta né li abbiamo definiti "responsabili degli obblighi tributari", ben sapendo che la legge non ci consentiva di farlo e ben sapendo che non ce ne era bisogno perché appunto - come conferma anche lo stesso TAR Veneto- gli adempimenti di cui viene onerato il gestore della struttura ricettiva non risultano illegittimi se si consideri che si tratta di attività per le quali non è ravvisabile la sussistenza di una riserva di legge e che l'art.4 del D.Lgs.23/11 demanda espressamente ai regolamenti dei comuni "la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo" (che è quanto da noi previsto al nostro
articolo 5 del regolamento IdS).
Sempre sul tema evidenzio che l'art.5 del nostro regolamento sull'imposta di soggiorno è infatti correttamente rubricato "obblighi del gestore della struttura ricettiva" e prevede appunto una tipologia di adempimenti che i suddetti TAR hanno sostanzialmente ritenuto legittimi. Lo stesso dicasi per la
sanzionabilità dei gestori prevista dal comma 3 dell'art.5 del regolamento in caso di violazione dei propri obblighi: è la stessa sentenza TAR citata dal consigliere (sentenza1165/12) ad avvalorarne la legittimità.
Infine, una considerazione sull'articolo scritto da Trovato: dal titolo sembra che il TAR abbia distrutto il regolamento di Venezia, mentre in realtà è stata cancellata una parolina nel titolo di un articolo, nonché il comma 2 di quell'articolo dove si definiva appunto il gestore alla stregua di un "responsabile dell'obbligo tributario"; il tutto tra l'altro in un contesto in cui il TAR aveva comunque già rilevato in premessa che si trattava soprattutto di una questione di coerenza letterale, visto che nella sostanza il regolamento di Venezia non era impostato in modo appunto da rendere realmente il gestore un vero sostituto d'imposta (diciamo che il TAR è intervenuto soprattutto per assicurare maggior chiarezza ad un regolamento scritto male sul punto, ma pur sempre legittimo).
In conclusione posso confermare che ci sarà l’impegno affinché vengano individuate modalità di pagamento alternative, tra le quali bonifico on line, bancomat, e altre carte di credito al fine di agevolare maggiormente alberghi, B&B e tutte le strutture ricettive soggette al regolamento con le quali, continueranno i percorsi di confronto sulla destinazione dei fondi derivati dalla tassa e sulle tipologie di investimenti e politiche turistiche conseguenti".
Domanda d'attualità del consigliere Daniele Carella (PdL):
"In merito alla "Tassa di Soggiorno" entrata in vigore a Bologna da pochi giorni e che ha suscitato e suscita innumerevoli discussioni e confronti in città tra coloro che sono a favore e coloro che non lo sono, confronti che hanno sempre trovato ampio eco sui mezzi di informazione locali e non, chiede alla Amministrazione: se e come intenda agire, alla luce di quanto riportato dalla stampa sul pronunciamento del Tar del Veneto sulla materia in questione".
Risposta dell'assessore al Turismo Nadia Monti, letta in aula dall'assessore Amelia Frascaroli:
"Questa sentenza del TAR Veneto n. 1165 del 21/08/12 si allinea alla precedente sentenza sempre del TAR Veneto n.653 del 10/05/12 relativa al regolamento IdS (Imposta di Soggiorno) del Comune di Padova.
Segnalo anche la sentenza TAR Toscana n.1808/11 relativa al regolamento IdS del Comune di Firenze.
Ricordo, prima di entrare nel merito dei contenuti delle sentenze, che il Comune di Bologna - a differenza dei Comuni di Firenze, Padova e Venezia - non ha adottato il criterio a stelle, bensì applica l'imposta per fascia di prezzo.
Questo rende il nostro regolamento ancor più rispettoso delle previsioni dell'art.4 D.Lgs.23/11, sebbene i TAR abbiano comunque ritenuto corretta anche l'applicazione in base a "stelle" e "spighe" perché appunto di fatto agganciata al prezzo.
Nei contenuti, i motivi di ricorso presentati al TAR contro i regolamenti di Padova e Venezia sono molto simili a quelli presentati contro il nostro regolamento, ed è ottima cosa che entrambi i suddetti TAR veneti abbiano già rigettato quel tipo di censure fornendo utili precedenti al TAR Emilia Romagna.
Infatti il TAR Veneto :
- con sentenza 653 del 10/05/12 si è limitato ad accogliere solo parzialmente il ricorso disponendo unicamente l'annullamento di una parte del titolo dell'art.3 del regolamento Tassa di soggiorno del Comune di Padova (laddove il titolo faceva riferimento al "soggetto responsabile degli obblighi tributari") e del comma 2 del medesimo articolo in cui il gestore è illegittimamente definito "soggetto responsabile degli obblighi tributari". Ciò perché ad avviso del TAR la norma istitutiva dell'imposta individua quale unico soggetto passivo il soggiornante, con esclusione quindi della possibilità di considerare "sostituto di imposta" il gestore della struttura ricettiva. Per il resto il ricorso è stato rigettato e il regolamento confermato.
- con la recentissima sentenza n.1165 del 21/08/12- citata nel quesito - in sostanza il TAR Veneto ha ribadito quanto già affermato nella sentenza 653/12 rigettando coerentemente quasi tutti i numerosi motivi e sotto-motivi di ricorso proposti contro il regolamento di Venezia sulla base di ragionamenti del
tutto analoghi a quelli già effettuati sul regolamento di Padova (e quindi ancor più importanti, ai nostri fini, perché consolidanti un preciso orientamento di segno favorevole ai Comuni). Nello specifico la sentenza TAR citata ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti, tranne che quelli relativi (come già nel caso di Padova) al fatto che anche nel regolamento di Venezia i gestori delle strutture ricettive erano illegittimamente qualificati come "responsabili degli obblighi tributari"; infatti la sentenza accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle doglianze relative al titolo e al comma 2 dell'art.3 del regolamento,
come già disposto per Padova (evidentemente si trattava di regolamenti del tutto simili anche nell'articolazione e numerazione).
Mi viene chiesto come il Comune intenda agire alla luce di questa sentenza: trattandosi di sentenza del tutto positiva per il nostro Comune e il suo regolamento IdS, questa sentenza anzi non può che indurci ad andare avanti, visto che di fatto conferma la legittimità del nostro regolamento, che speriamo sia presto confermata direttamente dal nostro TAR.
Tra l'altro nel nostro regolamento non abbiamo volutamente e coscientemente mai trattato i gestori delle strutture ricettive alla stregua di sostituti di imposta né circa la domanda di attualità del consigliere evidenzio quanto segue:
questa sentenza del TAR Veneto n. 1165 del 21/08/12 si allinea alla precedente sentenza sempre del TAR Veneto n.653 del 10/05/12 relativa al regolamento IdS del Comune di Padova.
Segnalo anche la sentenza TAR Toscana n.1808/11 relativa al regolamento IdS del Comune di Firenze.
Ricordo, prima di entrare nel merito dei contenuti delle sentenze, che il Comune di Bologna - a differenza dei Comuni di Firenze, Padova e Venezia - non ha adottato il criterio a stelle, bensì applica l'imposta per fascia di prezzo.
Questo rende il nostro regolamento ancor più rispettoso delle previsioni dell'art.4 D.Lgs.23/11, sebbene i TAR abbiano comunque ritenuto corretta anche l'applicazione in base a "stelle" e "spighe" perchè appunto di fatto agganciata al prezzo.
Nei contenuti i motivi di ricorso presentati al TAR contro i regolamenti di Padova e Venezia sono molto simili a quelli presentati contro il ns regolamento, ed è ottima cosa che entrambi i suddetti TAR veneti abbiano già rigettato quel tipo di censure fornendo utili precedenti al TAR Emilia Romagna.
Infatti il TAR Veneto :
- con sentenza 653 del 10/05/12 si è limitato ad accogliere solo parzialmente il ricorso disponendo unicamente l'annullamento di una parte del titolo dell'art.3 del regolamento Tassa di soggiorno del Comune di Padova (laddove il titolo faceva riferimento al "soggetto responsabile degli obblighi tributari") e del comma 2 del medesimo articolo in cui il gestore è illegittimamente definito "soggetto responsabile degli obblighi tributari". Ciò perché ad avviso del TAR la norma istitutiva dell'imposta individua quale unico soggetto passivo il soggiornante, con esclusione quindi della possibilità di considerare "sostituto di imposta" il gestore della struttura ricettiva. Per il resto il ricorso è stato rigettato e il regolamento confermato.
- con la recentissima sentenza n.1165 del 21/08/12- citata nel quesito - in sostanza il TAR Veneto ha ribadito quanto già affermato nella sentenza 653/12 rigettando coerentemente quasi tutti i numerosi motivi e sotto-motivi di ricorso proposti contro il regolamento di Venezia sulla base di ragionamenti del
tutto analoghi a quelli già effettuati sul regolamento di Padova (e quindi ancor più importanti, ai nostri fini, perchè consolidanti un preciso orientamento di segno favorevole ai Comuni). Nello specifico la sentenza TAR citata ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti, tranne che quelli relativi (come già nel caso di Padova) al fatto che anche nel regolamento di Venezia i gestori delle strutture ricettive erano illegittimamente qualificati come "responsabili degli obblighi tributari"; infatti la sentenza accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle doglianze relative al titolo e al comma 2 dell'art.3 del regolamento,
come già disposto per Padova (evidentemente si trattava di regolamenti del tutto simili anche nell'articolazione e numerazione).
Mi viene chiesto come il Comune intenda agire alla luce di questa sentenza: trattandosi di sentenza del tutto positiva per il nostro Comune e il suo regolamento IdS, questa sentenza anzi non può che indurci ad andare avanti, visto che di fatto conferma la legittimità del nostro regolamento, che speriamo sia presto confermata direttamente dal nostro TAR.
Tra l'altro nel nostro regolamento non abbiamo volutamente e coscientemente mai trattato i gestori delle strutture ricettive alla stregua di sostituti di imposta né li abbiamo definiti "responsabili degli obblighi tributari", ben sapendo che la legge non ci consentiva di farlo e ben sapendo che non ce ne era bisogno perché appunto - come conferma anche lo stesso TAR Veneto- gli adempimenti di cui viene onerato il gestore della struttura ricettiva non risultano illegittimi se si consideri che si tratta di attività per le quali non è ravvisabile la sussistenza di una riserva di legge e che l'art.4 del D.Lgs.23/11 demanda espressamente ai regolamenti dei comuni "la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo" (che è quanto da noi previsto al nostro
articolo 5 del regolamento IdS).
Sempre sul tema evidenzio che l'art.5 del nostro regolamento sull'imposta di soggiorno è infatti correttamente rubricato "obblighi del gestore della struttura ricettiva" e prevede appunto una tipologia di adempimenti che i suddetti TAR hanno sostanzialmente ritenuto legittimi. Lo stesso dicasi per la
sanzionabilità dei gestori prevista dal comma 3 dell'art.5 del regolamento in caso di violazione dei propri obblighi: è la stessa sentenza TAR citata dal consigliere (sentenza1165/12) ad avvalorarne la legittimità.
Infine, una considerazione sull'articolo scritto da Trovato: dal titolo sembra che il TAR abbia distrutto il regolamento di Venezia, mentre in realtà è stata cancellata una parolina nel titolo di un articolo, nonché il comma 2 di quell'articolo dove si definiva appunto il gestore alla stregua di un "responsabile dell'obbligo tributario"; il tutto tra l'altro in un contesto in cui il TAR aveva comunque già rilevato in premessa che si trattava soprattutto di una questione di coerenza letterale, visto che nella sostanza il regolamento di Venezia non era impostato in modo appunto da rendere realmente il gestore un vero sostituto d'imposta (diciamo che il TAR è intervenuto soprattutto per assicurare maggior chiarezza ad un regolamento scritto male sul punto, ma pur sempre legittimo).
In conclusione posso confermare che ci sarà l’impegno affinché vengano individuate modalità di pagamento alternative, tra le quali bonifico on line, bancomat, e altre carte di credito al fine di agevolare maggiormente alberghi, B&B e tutte le strutture ricettive soggette al regolamento con le quali, continueranno i percorsi di confronto sulla destinazione dei fondi derivati dalla tassa e sulle tipologie di investimenti e politiche turistiche conseguenti".