QUESTION TIME, CHIARIMENTI SU UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE RISPERCUSSIONI SUL TEMA ATC SOSTA
La vicesindaco Silvia Giannini, nella seduta odierna di Question time, ha risposto alla domanda d'attualità del consigliere Marco Piazza (M5S), sulla sentenza N° 199/2012 della Corte Costituzionale e relativo impatto sul tema ATC sosta.
La domand...
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La vicesindaco Silvia Giannini, nella seduta odierna di Question time, ha risposto alla domanda d'attualità del consigliere Marco Piazza (M5S), sulla sentenza N° 199/2012 della Corte Costituzionale e relativo impatto sul tema ATC sosta.
La domanda d'attualità del consigliere Marco Piazza (M5S):
"In relazione alle sentenza n° 199/2012 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, e visti gli articoli di stampa relativi che si allegano alla presente; chiedo se la Giunta è a conoscenza su quali attività o su quali servizi erogati dal Comune, impatterà questa sentenza; quali attività erano state programmate dal Comune di Bologna per adempiere a quanto previsto dall’art 4 ed in caso di risposta affermativa, in che modo queste procedure verranno modificate; con particolare riferimento al tema ATC sosta e all’accordo firmato con le sigle sindacali in data 19 luglio, in cui l’art. 4 viene più volte menzionato, si chiede quale sarà l’impatto della sentenza su questo procedimento e se a questo punto non sia possibile proseguire con l’affidamento diretto a Tper;"
La risposta della vicesindaco Silvia Giannini:
"Grazie consigliere Piazza per la domanda anche se la domanda è un tema talmente complesso, in evoluzione, che sarà difficile rispondere in maniera soddisfacente nell'attuale quadro di crescente incertezza e anche nel breve tempo a disposizione che è sempre poco rispetto alle domande "cosmiche" che vengono poste come domande di attualità.
Ho cercato di sintetizzare un testo molto più lungo per dare un quadro di riferimento, cercando di dare una risposta ai quesiti molto importanti posti dal consigliere.
Partiamo dal fatto che, come appunto ha ricordato il consigliere, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, “azzera”, abrogando l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, tutta la recente disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del 2011 (confermando che il referendum riguarda non i soli sevizi idrici, ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale).
Vengono meno tutti gli adempimenti previsti per i comuni relativi a verifica della gestione concorrenziale, delibera quadro, parere Antitrust, ecc.; tutto ciò che era l'articolo 4 del 138, così come decadono il regime transitorio con le prescrizioni ivi contenute e le norme sulle incompatibilità fra incarichi amministrativi e societari. Non sono investite dalla sentenza, e quindi restano valide, le discipline inerenti la distribuzione del gas, la distribuzione di energia elettrica, l’idrico e la gestione delle farmacie comunali - già espressamente escluse dall’applicazione dell’articolo 4 - nonché le norme inerenti il trasporto ferroviario regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il trasporto pubblico locale (oggetto di specifiche norme settoriali) e l’articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i., introdotto dal dl 1/2012 s.m.i. e poi modificato in ultimo nel dl 83/2012, c.d. "Decreto crescita". Questo appunto per ribadire che il quadro è in piena evoluzione. Il principio di base, tuttavia, si identifica nel ritenere che qualsiasi forma di gestione venga individuata, resta ferma ed imprescindibile la necessità di una sana e corretta gestione economico-finanziaria che deve garantire una qualità elevata dei servizi ed i necessari investimenti nelle reti e negli impianti.
Allo stato dunque gli affidamenti legittimi a società in house o miste, con socio operativo selezionato mediante gara a c.d. doppio oggetto con almeno il 40% di capitale, possono proseguire fino alla scadenza senza necessità di alcun adempimento da parte dei Comuni. Scompare anche la controversa deroga che prevedeva, per poter continuare la gestione del servizio a decorrere dal 1/1/2013 e fino al 31/12/2015, una fusione entro il 31 dicembre 2012 fra le preesistenti gestioni dirette o in economia, tale da delimitare un unico gestore d’ambito ai sensi dell’art. 3 bis del dl 138/2011 s.m.i.
Quali sono gli effetti della sentenza sulle gestioni in essere?
Restano attivi, fino alla scadenza naturale, gli affidamenti dei servizi: a società pubbliche in house providing che soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria (controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi, svolgimento dell’attività in via prevalente per l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico); a società miste nei termini su indicati. Le società pubbliche in house saranno soggette alle limitazioni previste dalle sole norme comunitarie (non valendo più la soglia economica del servizio quale discriminante) anche per la partecipazione alle gare per l’affidamento di altri servizi in altri enti locali, essendo decaduta la disposizione (comma 33) che vietava a tali società la possibilità di ottenere direttamente o con gara l’affidamento di ulteriori servizi o di servizi in ambiti territoriali diversi dal proprio.
La pronuncia della Corte Costituzionale determina l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Quest’ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada attuando le conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.
Adesso, quindi, gli enti locali, possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, sul quale occorrono tuttavia specifiche considerazioni, mediante:
1) gara ad evidenza pubblica (in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di servizi);
2) società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio operativo che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti al Partenariato Pubblico Privato, senza dunque vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
3) gestione in house providing, (purché in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e, va sottolineato, soggette ai vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità, questa normativa vigente. Quindi vi sono comunque tutte le llimitazioni che riguardano il fatto che queste società sono soggette a pieno titolo a tutti i vincoli di spesa previsti dalle vigenti disposizioni normative, e quindi il patto di stabilità. Vigono inoltre le specifiche discipline di settore ove esistenti, pertanto per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto affidante dovrà scegliere la modalità di affidamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e, se esistente, da quella settoriale.
Quindi il quadro è come potete vedere molto complesso ma a complicarlo ulteriormente interverrà molto probabilmente il decreto 95 in discussione ora in Parlamento, quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un quadro in cui l'amministrazione sta lavorando, sta lavorando intensamente proprio per capire quali sono le possibilità che sono aperte all'Amministrazione e che però è stato già preannunciato che il decreto 95 che interviene di nuovo sul tema delle società pubbliche e dei servizi pubblici locali si prevede che possa anche avere ulteriori modifiche proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale per cui, con riferimento specifico al tema della gestione delle aree di sosta e dei servizi di mobilità accessoria, l'Amministrazione ritiene che ogni soluzione debba essere frutto di una ponderazione di valutazioni che la lettura prima facie del probabile quadro normativo generale a seguito della sentenza n. 199 della suprema ancora non consente e, ripeto, non è per eludere una domanda, ma è perché sinceramente il quadro è in evoluzione e almeno quanto eventualmente novellerà il decreto 95 va tenuto assolutamente in considerazione e quindi l'amministrazione continuerà a fare queste valutazioni in attesa di avere il testo finale del decreto 95 per verificare se ci saranno ulteriori novità . Si puo' però sin d'ora dire che, in merito all'accordo sindacale siglato di recente, esso non risulta condizionato dalla sentenza della Corte Costituzionale e dall'abrogazione dell'art. 4".
La domanda d'attualità del consigliere Marco Piazza (M5S):
"In relazione alle sentenza n° 199/2012 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, e visti gli articoli di stampa relativi che si allegano alla presente; chiedo se la Giunta è a conoscenza su quali attività o su quali servizi erogati dal Comune, impatterà questa sentenza; quali attività erano state programmate dal Comune di Bologna per adempiere a quanto previsto dall’art 4 ed in caso di risposta affermativa, in che modo queste procedure verranno modificate; con particolare riferimento al tema ATC sosta e all’accordo firmato con le sigle sindacali in data 19 luglio, in cui l’art. 4 viene più volte menzionato, si chiede quale sarà l’impatto della sentenza su questo procedimento e se a questo punto non sia possibile proseguire con l’affidamento diretto a Tper;"
La risposta della vicesindaco Silvia Giannini:
"Grazie consigliere Piazza per la domanda anche se la domanda è un tema talmente complesso, in evoluzione, che sarà difficile rispondere in maniera soddisfacente nell'attuale quadro di crescente incertezza e anche nel breve tempo a disposizione che è sempre poco rispetto alle domande "cosmiche" che vengono poste come domande di attualità.
Ho cercato di sintetizzare un testo molto più lungo per dare un quadro di riferimento, cercando di dare una risposta ai quesiti molto importanti posti dal consigliere.
Partiamo dal fatto che, come appunto ha ricordato il consigliere, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, “azzera”, abrogando l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, tutta la recente disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del 2011 (confermando che il referendum riguarda non i soli sevizi idrici, ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale).
Vengono meno tutti gli adempimenti previsti per i comuni relativi a verifica della gestione concorrenziale, delibera quadro, parere Antitrust, ecc.; tutto ciò che era l'articolo 4 del 138, così come decadono il regime transitorio con le prescrizioni ivi contenute e le norme sulle incompatibilità fra incarichi amministrativi e societari. Non sono investite dalla sentenza, e quindi restano valide, le discipline inerenti la distribuzione del gas, la distribuzione di energia elettrica, l’idrico e la gestione delle farmacie comunali - già espressamente escluse dall’applicazione dell’articolo 4 - nonché le norme inerenti il trasporto ferroviario regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il trasporto pubblico locale (oggetto di specifiche norme settoriali) e l’articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i., introdotto dal dl 1/2012 s.m.i. e poi modificato in ultimo nel dl 83/2012, c.d. "Decreto crescita". Questo appunto per ribadire che il quadro è in piena evoluzione. Il principio di base, tuttavia, si identifica nel ritenere che qualsiasi forma di gestione venga individuata, resta ferma ed imprescindibile la necessità di una sana e corretta gestione economico-finanziaria che deve garantire una qualità elevata dei servizi ed i necessari investimenti nelle reti e negli impianti.
Allo stato dunque gli affidamenti legittimi a società in house o miste, con socio operativo selezionato mediante gara a c.d. doppio oggetto con almeno il 40% di capitale, possono proseguire fino alla scadenza senza necessità di alcun adempimento da parte dei Comuni. Scompare anche la controversa deroga che prevedeva, per poter continuare la gestione del servizio a decorrere dal 1/1/2013 e fino al 31/12/2015, una fusione entro il 31 dicembre 2012 fra le preesistenti gestioni dirette o in economia, tale da delimitare un unico gestore d’ambito ai sensi dell’art. 3 bis del dl 138/2011 s.m.i.
Quali sono gli effetti della sentenza sulle gestioni in essere?
Restano attivi, fino alla scadenza naturale, gli affidamenti dei servizi: a società pubbliche in house providing che soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria (controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi, svolgimento dell’attività in via prevalente per l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico); a società miste nei termini su indicati. Le società pubbliche in house saranno soggette alle limitazioni previste dalle sole norme comunitarie (non valendo più la soglia economica del servizio quale discriminante) anche per la partecipazione alle gare per l’affidamento di altri servizi in altri enti locali, essendo decaduta la disposizione (comma 33) che vietava a tali società la possibilità di ottenere direttamente o con gara l’affidamento di ulteriori servizi o di servizi in ambiti territoriali diversi dal proprio.
La pronuncia della Corte Costituzionale determina l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Quest’ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada attuando le conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.
Adesso, quindi, gli enti locali, possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, sul quale occorrono tuttavia specifiche considerazioni, mediante:
1) gara ad evidenza pubblica (in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di servizi);
2) società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio operativo che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti al Partenariato Pubblico Privato, senza dunque vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
3) gestione in house providing, (purché in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e, va sottolineato, soggette ai vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità, questa normativa vigente. Quindi vi sono comunque tutte le llimitazioni che riguardano il fatto che queste società sono soggette a pieno titolo a tutti i vincoli di spesa previsti dalle vigenti disposizioni normative, e quindi il patto di stabilità. Vigono inoltre le specifiche discipline di settore ove esistenti, pertanto per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto affidante dovrà scegliere la modalità di affidamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e, se esistente, da quella settoriale.
Quindi il quadro è come potete vedere molto complesso ma a complicarlo ulteriormente interverrà molto probabilmente il decreto 95 in discussione ora in Parlamento, quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un quadro in cui l'amministrazione sta lavorando, sta lavorando intensamente proprio per capire quali sono le possibilità che sono aperte all'Amministrazione e che però è stato già preannunciato che il decreto 95 che interviene di nuovo sul tema delle società pubbliche e dei servizi pubblici locali si prevede che possa anche avere ulteriori modifiche proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale per cui, con riferimento specifico al tema della gestione delle aree di sosta e dei servizi di mobilità accessoria, l'Amministrazione ritiene che ogni soluzione debba essere frutto di una ponderazione di valutazioni che la lettura prima facie del probabile quadro normativo generale a seguito della sentenza n. 199 della suprema ancora non consente e, ripeto, non è per eludere una domanda, ma è perché sinceramente il quadro è in evoluzione e almeno quanto eventualmente novellerà il decreto 95 va tenuto assolutamente in considerazione e quindi l'amministrazione continuerà a fare queste valutazioni in attesa di avere il testo finale del decreto 95 per verificare se ci saranno ulteriori novità . Si puo' però sin d'ora dire che, in merito all'accordo sindacale siglato di recente, esso non risulta condizionato dalla sentenza della Corte Costituzionale e dall'abrogazione dell'art. 4".