Question time, chiarimenti sullo sfratto di una persona anziana da un condominio Acer
L'assessore alla Casa Virginia Gieri ha risposto oggi in sede di question time alla domanda del consigliere comunale Marco Piazza (Movimento 5 stelle) sullo sfratto di una persona anziana da un condominio Acer.La domanda del consigliere Piazza"Vista ...
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L'assessore alla Casa Virginia Gieri ha risposto oggi in sede di question time alla domanda del consigliere comunale Marco Piazza (Movimento 5 stelle) sullo sfratto di una persona anziana da un condominio Acer.
La domanda del consigliere Piazza
"Vista la lettera apparsa sulla stampa relativa alla signora, senza reddito, che abita in un condominio Acer in via Palestrina 27 e che dovrà lasciare a breve il suo appartamento, pone la seguente domanda di attualità: per conoscere il pensiero del Sindaco e dalla Giunta sull’argomento; per sapere dall’Amministrazione se corrisponde al vero quanto dichiarato sulla stampa".
La risposta dell'assessore Gieri
"Gentile consigliera, le riferisco le notizie che mi sono state date dagli uffici che seguono il caso.
'La signora - di cui non dirò il nome per ragioni di riservatezza - risulta essere occupante senza titolo dell'alloggio di via Da Palestrina 27, in quanto,essendosi ivi trasferita per assistere la madre, ora deceduta, aveva presentato domanda per ospitalità temporanea nell'appartamento, ospitalità che con il decesso della madre ha avuto termine.
L'ospitalità temporanea consiste nel trasferimento in un immobile di edilizia residenziale pubblica per un periodo predefinito di due anni, in nessun caso comporta la modifica della composizione del nucleo assegnatario, né costituisce riconoscimento di alcuna aspettativa o diritto di subentro nel rapporto di assegnazione e cessa con il venir meno dell'ospitalità.
L'articolo 27, comma 5, della Legge regionale n. 24/2001 stabilisce infatti che "in nessun caso l'ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro", - è necessario fare una richiesta di residenza e una richiesta di cambiamento dello stato di famiglia cosa che non è stata fatta.
'Il subentro nell'alloggio, al quale l'assegnatario ha diritto, ampliando il proprio nucleo, segue tuttavia una procedura ben precisa, autorizzata dall'ente gestore e che ha come requisito imprescindibile una "stabile convivenza", non una mera ospitalità. Essendo cessata l'ospitalità, per decesso della madre della signora, Acer aveva notificato alla signora, nel 2015, un provvedimento di rilascio dell'alloggio, che la stessa ha impugnato.
La seconda sezione civile del Tribunale Ordinario di Bologna, con sentenza n.2856/2016, ha però rigettato il ricorso e pertanto Acer ha dato esecuzione al provvedimento di rilascio, che sta compiendo il suo corso.
Da agosto 2017 - sostanzialmente quando è arrivata la notizia negativa del ricorso - la signora non ha più pagato l'affitto, risulta anche essere debitrice nei confronti di Acer di una somma pari a circa 2.300 euro.
Ha presentato domanda in ERP 7, non conseguendo un punteggio utile e non ha presentato integrazioni per l'ultima graduatoria in corso, l'ERP 8. Non è in carico a nessun Servizio sociale - perché la signora non si è mai rivolta al servizio sociali - ma potrebbe chiedere informazioni circa la sua situazione, per avere un supporto, anche eventualmente nel senso di un contributo economico, al Servizio Adulti dell'Area Benessere di Comunità'. Dico al Servizio adulti perché la signora ha 64 e quindi non è anziana, soglia che per i servizi scatta a 65 anni. I servizi faranno la loro valutazione per capire di che cosa la signora ha bisogno e quale può essere la risposta rispetto alla sua situazione".