Question Time, chiarimenti sull'accompagnamento degli alunni a e da scuola
La vicesindaco con delega a Educazione e Scuola Marilena Pillati ha risposto questa mattina, in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Elena Foresti (Movimento 5 Stelle) sull'accompagnamento degli alunni a e da scuol...
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La vicesindaco con delega a Educazione e Scuola Marilena Pillati ha risposto questa mattina, in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Elena Foresti (Movimento 5 Stelle) sull'accompagnamento degli alunni a e da scuola.
La domanda della consigliera Elena Foresti:
"Visti gli articoli di stampa relativi alla normativa che prevede che i bambini fino ai 14 anni vanno accompagnati e ripresi da scuola, pongo la seguente domanda di attualità per avere dal Sindaco e dalla Giunta un parere politico sul fatto che l'applicazione di questa nuova norma possa ledere il processo di autonomia dei ragazzi che è fondamentale per la loro crescita in questa delicata fase della loro vita".
La risposta della vicesindaco Marilena Pillati:
"Gentile consigliera, in primo luogo è necessario chiarire che non siamo di fronte a nuova norma, quindi non c'è una nuova norma che limita il processo di autonomia dei ragazzi. Il quadro normativo di riferimento è quello disegnato da disposizioni - non certo nuove - del codice civile e penale, che peraltro non vietano l'uscita autonoma dei ragazzi da scuola, ma affermano un principio sacrosanto - e noto a noi tutti da sempre - ovvero che del minore è responsabile il genitore o il personale scolastico in orario di servizio. E' in questo quadro normativo che, ad esempio, trovano fondamento consolidate disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che danno sostanza a questo dovere di vigilanza in capo al personale scolastico.
Quello che ha portato alla ribalta il tema è in realtà una recente sentenza della Cassazione. Non si tratta di una legge, ma di una sentenza, non la prima peraltro sul tema, e che, come tutte le sentenze, va letta attentamente rispetto alla fattispecie oggetto di valutazione. La sentenza, se pure nel quadro generale della responsabilità degli adulti nel dovere di vigilanza sui minori, considera anche le condizioni specifiche dell'episodio occorso al minore. In questa cornice di riferimento, la sentenza conferma la responsabilità - e dunque la condanna - di un preside e di un insegnante per la morte di un ragazzo di 11 anni, schiacciato da un autobus nella strada antistante l'edificio scolastico dopo essere uscito di scuola al termine delle lezioni. Non si può, però, omettere di dire che questo accadeva mentre un regolamento della scuola prevedeva che la scuola dovesse consegnare i ragazzi al personale addetto al servizio di trasporto, regola che evidentemente non era stata rispettata e questo è un aspetto questo che non può essere trascurato.
Se il profilo normativo afferma qualcosa di incontestabile, cioè il dovere di vigilanza verso i minori e le conseguenti responsabilità, sotto un profilo diverso che attiene alla crescita dei ragazzi, altrettanto incontestabile è che sono numerose le evidenze che ci dicono che favorire l'autonomia di spostamento dei ragazzi si riflette in maniera positiva sul loro sviluppo psico-fisico.
A partire da questa premessa si tratta dunque di contemperare nel giusto modo i due legittimi profili, quello di vigilanza sui minori - a cui non dobbiamo dimenticare che corrisponde la loro tutela e loro sicurezza - con quello dell'autonomia e quindi del diritto degli stessi minori a uno sviluppo psicofisico che porta con sé anche l'acquisizione di una progressiva autonomia. Sulla base di questo ragionamento non credo siano condivisibili e fondate le posizioni di chi sostiene vietato e in contrasto con le norme il fatto che un minore possa ritornare a casa da solo, così come quelle di chi sostiene che basti una liberatoria dei genitori a esimere la scuola da ogni responsabilità.
Occorre trovare delle modalità per contemperare le due esigenze di cui parlavo. Certamente non è facile, perché questo richiede di valutare gli elementi di contesto in cui si inserisce ogni scuola e le condizioni di sicurezza generale del contesto in cui il percorso di rientro a casa si realizza. Certamente non è facile, ma questa è la modalità giusta per affrontare la questione. Per questo trovo molto utile che l'Ufficio Scolastico Regionale stia predisponendo delle linee guida per aiutare i dirigenti a fare queste valutazioni nel concreto, fino anche ad adottare delle misure organizzative, se necessarie, per creare quelle condizioni che consentano a ogni un ragazzo di tornare a casa in autonomia. Tutto questo ovviamente senza dimenticare la volontà dei genitori, fondamentale nel patto educativo con la scuola, di cui anche l'acquisizione dell'autonomia dei ragazzi è parte integrante.
Ovviamente credo che sia estremamente apprezzabile e utile chiarire la questione attraverso uno specifico intervento normativo, come si sta cercando di fare, perché un tema così rilevante nella vita dei nostri ragazzi non può essere trattato né con superficialità né, al contrario, con un eccesso di rigidità".
La domanda della consigliera Elena Foresti:
"Visti gli articoli di stampa relativi alla normativa che prevede che i bambini fino ai 14 anni vanno accompagnati e ripresi da scuola, pongo la seguente domanda di attualità per avere dal Sindaco e dalla Giunta un parere politico sul fatto che l'applicazione di questa nuova norma possa ledere il processo di autonomia dei ragazzi che è fondamentale per la loro crescita in questa delicata fase della loro vita".
La risposta della vicesindaco Marilena Pillati:
"Gentile consigliera, in primo luogo è necessario chiarire che non siamo di fronte a nuova norma, quindi non c'è una nuova norma che limita il processo di autonomia dei ragazzi. Il quadro normativo di riferimento è quello disegnato da disposizioni - non certo nuove - del codice civile e penale, che peraltro non vietano l'uscita autonoma dei ragazzi da scuola, ma affermano un principio sacrosanto - e noto a noi tutti da sempre - ovvero che del minore è responsabile il genitore o il personale scolastico in orario di servizio. E' in questo quadro normativo che, ad esempio, trovano fondamento consolidate disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che danno sostanza a questo dovere di vigilanza in capo al personale scolastico.
Quello che ha portato alla ribalta il tema è in realtà una recente sentenza della Cassazione. Non si tratta di una legge, ma di una sentenza, non la prima peraltro sul tema, e che, come tutte le sentenze, va letta attentamente rispetto alla fattispecie oggetto di valutazione. La sentenza, se pure nel quadro generale della responsabilità degli adulti nel dovere di vigilanza sui minori, considera anche le condizioni specifiche dell'episodio occorso al minore. In questa cornice di riferimento, la sentenza conferma la responsabilità - e dunque la condanna - di un preside e di un insegnante per la morte di un ragazzo di 11 anni, schiacciato da un autobus nella strada antistante l'edificio scolastico dopo essere uscito di scuola al termine delle lezioni. Non si può, però, omettere di dire che questo accadeva mentre un regolamento della scuola prevedeva che la scuola dovesse consegnare i ragazzi al personale addetto al servizio di trasporto, regola che evidentemente non era stata rispettata e questo è un aspetto questo che non può essere trascurato.
Se il profilo normativo afferma qualcosa di incontestabile, cioè il dovere di vigilanza verso i minori e le conseguenti responsabilità, sotto un profilo diverso che attiene alla crescita dei ragazzi, altrettanto incontestabile è che sono numerose le evidenze che ci dicono che favorire l'autonomia di spostamento dei ragazzi si riflette in maniera positiva sul loro sviluppo psico-fisico.
A partire da questa premessa si tratta dunque di contemperare nel giusto modo i due legittimi profili, quello di vigilanza sui minori - a cui non dobbiamo dimenticare che corrisponde la loro tutela e loro sicurezza - con quello dell'autonomia e quindi del diritto degli stessi minori a uno sviluppo psicofisico che porta con sé anche l'acquisizione di una progressiva autonomia. Sulla base di questo ragionamento non credo siano condivisibili e fondate le posizioni di chi sostiene vietato e in contrasto con le norme il fatto che un minore possa ritornare a casa da solo, così come quelle di chi sostiene che basti una liberatoria dei genitori a esimere la scuola da ogni responsabilità.
Occorre trovare delle modalità per contemperare le due esigenze di cui parlavo. Certamente non è facile, perché questo richiede di valutare gli elementi di contesto in cui si inserisce ogni scuola e le condizioni di sicurezza generale del contesto in cui il percorso di rientro a casa si realizza. Certamente non è facile, ma questa è la modalità giusta per affrontare la questione. Per questo trovo molto utile che l'Ufficio Scolastico Regionale stia predisponendo delle linee guida per aiutare i dirigenti a fare queste valutazioni nel concreto, fino anche ad adottare delle misure organizzative, se necessarie, per creare quelle condizioni che consentano a ogni un ragazzo di tornare a casa in autonomia. Tutto questo ovviamente senza dimenticare la volontà dei genitori, fondamentale nel patto educativo con la scuola, di cui anche l'acquisizione dell'autonomia dei ragazzi è parte integrante.
Ovviamente credo che sia estremamente apprezzabile e utile chiarire la questione attraverso uno specifico intervento normativo, come si sta cercando di fare, perché un tema così rilevante nella vita dei nostri ragazzi non può essere trattato né con superficialità né, al contrario, con un eccesso di rigidità".