QUESTION TIME, CHIARIMENTI SUL RISARCIMENTO DI INTESA SAN PAOLO AL COMUNE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza N. 573/11/R depositata il 24 novembre 2011, ha
conclusivamente affermato la responsabilità della Banca Intesa San Paolo, condannando la società al pag...
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La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza N. 573/11/R depositata il 24 novembre 2011, ha
conclusivamente affermato la responsabilità della Banca Intesa San Paolo, condannando la società al pagamento in favore del Comune di Bologna della somma complessiva di euro 4.045.903,00 per sorte capitale (euro 1.677.008,00 per TARSU ed euro 2.368.895,00 per multe), oltre alla rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino alla data di deposito della sentenza, nonché interessi legali dalla data del deposito fino al soddisfo.
Un eventuale appello alla sentenza da parte del condannato sospende le procedure di recupero del credito, in attesa degli esiti del giudizio. Da informazioni assunte dalla Corte dei Conti, sembra che la sentenza di condanna sia stata notificata alla banca, che ha sessanta giorni di tempo per impugnarla, agli inizi di dicembre 2011.
L'Amministrazione si augura il buon esito di questa procedura e che il Comune possa incassare quanto dovuto. Occorre però attendere la scadenza dei termini per una eventuale impugnazione della sentenza da parte della banca.
Così, la vicesindaco Silvia Giannini, nella seduta odierna di Question time, risponde al consigliere Marco Piazza (M5S) in merito al risarcimento di Intesa San Paolo al Comune per il servizio di riscossione.
La domanda del consigliere Marco Piazza (M5S):
"Premesso che in data 11 novembre 2011 sono apparsi alcuni articoli sulla stampa sulla notizia che Intesa San Paolo e' stata condannata a versare circa 10 milioni di euro alle casse di Palazzo D'Accursio dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna per risarcire il danno erariale causato al Comune dal pessimo servizio di riscossione coattiva dei tributi negli anni dal '91 al '94; chiede alla giunta di spiegare e riassumere la vicenda e di chiarire se la cifra riportata negli articoli corrisponde a realtà e se la si può già utilizzare per ridurre i tagli al bilancio di quest'anno."
La risposta della vicesindaco Silvia Giannini:
"La Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con nota prot. 0005495 del 07/12/2011 ha trasmesso, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento approvato con R.D. 13/08/1933 n° 1038, la copia in forma esecutiva della decisione di condanna N° 573/11/R, depositata in data 24 novembre 2011 dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna sul giudizio n° 42434 proposto dal Procuratore Regionale contro Banca Intesa San Paolo.
Il giudizio di responsabilità n° 42434 è stato instaurato dal Procuratore Regionale con atto di citazione notificato alla Banca Intesa San Paolo, quale incorporante della Cassa di Risparmio di Bologna e cedente di Gest Line S.p.A., per rispondere del danno erariale derivante dallo svolgimento dell'attività di concessionaria della riscossione coattiva delle entrate per gli anni 1991-1994.
Si precisa che il Procuratore Regionale, ravvisandone le condizioni, ha disposto la riapertura dell'istruttoria che precedentemente era stata archiviata. Lo ha fatto in relazione al sopraggiungere di ulteriori novità normative contenute nella legge finanziaria per il 2008 e nel cosiddetto decreto milleproroghe e nella relativa legge di conversione, di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005, concernenti la cosiddetta sanataria delle irregolarità della riscossione che ne precisavano l'ambito applicativo.
La procura contabile ha contestato la mancata riscossione di ruoli per imposte, tasse, sanzioni amministrative, sanzioni ed interessi relativi, riferiti agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 e di spettanza dell'Erario Statale e del Comune di Bologna. Le contestazioni sono così riassumibili:
- Irregolare esecuzione da parte del concessionario degli adempimenti dovuti per la riscossione di ruoli a carico di soggetti dichiarati falliti;
- Irregolare o mancata esecuzione , da parte degli ufficiali di riscossione dipendenti dal Concessionario, delle attività attestate in taluni verbali di infruttuosa esecuzione, da reputarsi inveritieri;
- Mancata ricerca degli eredi in ipotesi di decesso del contribuente, in relazione ai ruoli emessi negli anni dal 1992 al 1994;
- Mancato controllo, sempre con riferimento ai ruoli emessi negli anni dal 1992 al 1994, presso le località nelle quali il contribuente risultava emigrato;
- Ingiustificata corresponsione al Concessionario dei compensi in cifra fissa di cui all’art. 61, terzo comma, lettera d) del D.P.R. 43/1998, in dipendenza degli asseriti inadempimenti ed irregolarità come sopra contestati.
Nel corso del processo la convenuta Banca Intesa San Paolo ha comunicato di essersi giovata della definizione agevolata di cui all'art. 2, commi 2-septies e 2-octies del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, per quanto riguarda la parte della domanda relativa al preteso danno arrecato all'Erario dello Stato quantificato, nell'atto introduttivo, nel complessivo importo di Euro 371.243.531,84 (di cui euro 328.211.246,98 per somme chieste a suo tempo a rimborso e discarico, euro 13.032.284,86 a titolo di restituzione degli importi corrispondenti alle somme pagate quali compensi in cifra fissa, euro 20.000.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000.000,00 a titolo di danno da disservizio). Al riguardo la banca ha prodotto la distinta di versamento in tesoreria della somma di euro 40.502.669,32, pari al 10,91% dell'importo oggetto della domanda. Pertanto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le domande relative ai danni subito dall'Erario statale, disponendo la prosecuzione del giudizio con riguardo alla restante parte della domanda relativa al danno subito dal Comune di Bologna.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, con la citata sentenza N. 573/11/R depositata il 24 novembre 2011, ha
conclusivamente affermato la responsabilità della convenuta Banca Intesa San Paolo considerato che gli esiti degli accertamenti istruttori ed il complesso quadro probatorio hanno dimostrato che “l'attività di riscossione coattiva dei tributi, così come attuata dal Concessionario, si sia rivelata sostanzialmente e complessivamente inadempiente degli obblighi connessi al disciplinare della concessione, in quanto finalizzata, principalmente, a produrre atti apparentemente idonei a conseguire la remunerazione per un servizio in realtà reso con modalità sostanzialmente distorte, inefficienti ed elusive degli obblighi assunti”.
In merito alla quantificazione del danno, nell'impossibilità di determinarne l'esatto ammontare, ha ritenuto opportuno fare ricorso alla valutazione equitativa del danno prevista dall’art. 1226 c.c. provvedendo ad un abbattimento del 50% della sorte capitale delle somme richieste;
ha condannato la società Banca Intesa San Paolo al pagamento in favore del Comune di Bologna della somma complessiva di euro 4.045.903,00 per sorte capitale (euro 1.677.008,00 per TARSU ed euro 2.368.895,00 per multe), oltre rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino alla data di deposito della sentenza nonché interessi legali dalla data del deposito fino al soddisfo;
ha posto a carico del condannato le spese di giudizio quantificate in euro 2.095,95.
Ora, preme sottolineare che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.L. 15.11.1993, n. 453 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", l'eventuale ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Pertanto, un eventuale appello alla citata sentenza da parte del condannato sospende le procedure di recupero del credito, in attesa degli esiti del giudizio. Da informazioni assunte dalla Corte dei Conti, sembra che la sentenza di condanna sia stata notificata alla banca, che ha sessanta giorni di tempo per impugnarla, agli inizi di dicembre 2011.
Come penso sia risultato chiaro, noi ci auguriamo che ci sia un buon esito di questa procedura e che il Comune possa incassare quanto, stando alla ricostruzione dei fatti ad esso dovuto, al momento però bisogna aspettare per vedere se ci sarà una eventuale impugnazione da parte della banca. Quindi restiamo in fiduciosa attesa."
Il consigliere Marco Piazza si è dichiarato soddisfatto.
conclusivamente affermato la responsabilità della Banca Intesa San Paolo, condannando la società al pagamento in favore del Comune di Bologna della somma complessiva di euro 4.045.903,00 per sorte capitale (euro 1.677.008,00 per TARSU ed euro 2.368.895,00 per multe), oltre alla rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino alla data di deposito della sentenza, nonché interessi legali dalla data del deposito fino al soddisfo.
Un eventuale appello alla sentenza da parte del condannato sospende le procedure di recupero del credito, in attesa degli esiti del giudizio. Da informazioni assunte dalla Corte dei Conti, sembra che la sentenza di condanna sia stata notificata alla banca, che ha sessanta giorni di tempo per impugnarla, agli inizi di dicembre 2011.
L'Amministrazione si augura il buon esito di questa procedura e che il Comune possa incassare quanto dovuto. Occorre però attendere la scadenza dei termini per una eventuale impugnazione della sentenza da parte della banca.
Così, la vicesindaco Silvia Giannini, nella seduta odierna di Question time, risponde al consigliere Marco Piazza (M5S) in merito al risarcimento di Intesa San Paolo al Comune per il servizio di riscossione.
La domanda del consigliere Marco Piazza (M5S):
"Premesso che in data 11 novembre 2011 sono apparsi alcuni articoli sulla stampa sulla notizia che Intesa San Paolo e' stata condannata a versare circa 10 milioni di euro alle casse di Palazzo D'Accursio dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna per risarcire il danno erariale causato al Comune dal pessimo servizio di riscossione coattiva dei tributi negli anni dal '91 al '94; chiede alla giunta di spiegare e riassumere la vicenda e di chiarire se la cifra riportata negli articoli corrisponde a realtà e se la si può già utilizzare per ridurre i tagli al bilancio di quest'anno."
La risposta della vicesindaco Silvia Giannini:
"La Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con nota prot. 0005495 del 07/12/2011 ha trasmesso, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento approvato con R.D. 13/08/1933 n° 1038, la copia in forma esecutiva della decisione di condanna N° 573/11/R, depositata in data 24 novembre 2011 dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna sul giudizio n° 42434 proposto dal Procuratore Regionale contro Banca Intesa San Paolo.
Il giudizio di responsabilità n° 42434 è stato instaurato dal Procuratore Regionale con atto di citazione notificato alla Banca Intesa San Paolo, quale incorporante della Cassa di Risparmio di Bologna e cedente di Gest Line S.p.A., per rispondere del danno erariale derivante dallo svolgimento dell'attività di concessionaria della riscossione coattiva delle entrate per gli anni 1991-1994.
Si precisa che il Procuratore Regionale, ravvisandone le condizioni, ha disposto la riapertura dell'istruttoria che precedentemente era stata archiviata. Lo ha fatto in relazione al sopraggiungere di ulteriori novità normative contenute nella legge finanziaria per il 2008 e nel cosiddetto decreto milleproroghe e nella relativa legge di conversione, di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005, concernenti la cosiddetta sanataria delle irregolarità della riscossione che ne precisavano l'ambito applicativo.
La procura contabile ha contestato la mancata riscossione di ruoli per imposte, tasse, sanzioni amministrative, sanzioni ed interessi relativi, riferiti agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 e di spettanza dell'Erario Statale e del Comune di Bologna. Le contestazioni sono così riassumibili:
- Irregolare esecuzione da parte del concessionario degli adempimenti dovuti per la riscossione di ruoli a carico di soggetti dichiarati falliti;
- Irregolare o mancata esecuzione , da parte degli ufficiali di riscossione dipendenti dal Concessionario, delle attività attestate in taluni verbali di infruttuosa esecuzione, da reputarsi inveritieri;
- Mancata ricerca degli eredi in ipotesi di decesso del contribuente, in relazione ai ruoli emessi negli anni dal 1992 al 1994;
- Mancato controllo, sempre con riferimento ai ruoli emessi negli anni dal 1992 al 1994, presso le località nelle quali il contribuente risultava emigrato;
- Ingiustificata corresponsione al Concessionario dei compensi in cifra fissa di cui all’art. 61, terzo comma, lettera d) del D.P.R. 43/1998, in dipendenza degli asseriti inadempimenti ed irregolarità come sopra contestati.
Nel corso del processo la convenuta Banca Intesa San Paolo ha comunicato di essersi giovata della definizione agevolata di cui all'art. 2, commi 2-septies e 2-octies del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, per quanto riguarda la parte della domanda relativa al preteso danno arrecato all'Erario dello Stato quantificato, nell'atto introduttivo, nel complessivo importo di Euro 371.243.531,84 (di cui euro 328.211.246,98 per somme chieste a suo tempo a rimborso e discarico, euro 13.032.284,86 a titolo di restituzione degli importi corrispondenti alle somme pagate quali compensi in cifra fissa, euro 20.000.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000.000,00 a titolo di danno da disservizio). Al riguardo la banca ha prodotto la distinta di versamento in tesoreria della somma di euro 40.502.669,32, pari al 10,91% dell'importo oggetto della domanda. Pertanto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le domande relative ai danni subito dall'Erario statale, disponendo la prosecuzione del giudizio con riguardo alla restante parte della domanda relativa al danno subito dal Comune di Bologna.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, con la citata sentenza N. 573/11/R depositata il 24 novembre 2011, ha
conclusivamente affermato la responsabilità della convenuta Banca Intesa San Paolo considerato che gli esiti degli accertamenti istruttori ed il complesso quadro probatorio hanno dimostrato che “l'attività di riscossione coattiva dei tributi, così come attuata dal Concessionario, si sia rivelata sostanzialmente e complessivamente inadempiente degli obblighi connessi al disciplinare della concessione, in quanto finalizzata, principalmente, a produrre atti apparentemente idonei a conseguire la remunerazione per un servizio in realtà reso con modalità sostanzialmente distorte, inefficienti ed elusive degli obblighi assunti”.
In merito alla quantificazione del danno, nell'impossibilità di determinarne l'esatto ammontare, ha ritenuto opportuno fare ricorso alla valutazione equitativa del danno prevista dall’art. 1226 c.c. provvedendo ad un abbattimento del 50% della sorte capitale delle somme richieste;
ha condannato la società Banca Intesa San Paolo al pagamento in favore del Comune di Bologna della somma complessiva di euro 4.045.903,00 per sorte capitale (euro 1.677.008,00 per TARSU ed euro 2.368.895,00 per multe), oltre rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino alla data di deposito della sentenza nonché interessi legali dalla data del deposito fino al soddisfo;
ha posto a carico del condannato le spese di giudizio quantificate in euro 2.095,95.
Ora, preme sottolineare che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.L. 15.11.1993, n. 453 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", l'eventuale ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Pertanto, un eventuale appello alla citata sentenza da parte del condannato sospende le procedure di recupero del credito, in attesa degli esiti del giudizio. Da informazioni assunte dalla Corte dei Conti, sembra che la sentenza di condanna sia stata notificata alla banca, che ha sessanta giorni di tempo per impugnarla, agli inizi di dicembre 2011.
Come penso sia risultato chiaro, noi ci auguriamo che ci sia un buon esito di questa procedura e che il Comune possa incassare quanto, stando alla ricostruzione dei fatti ad esso dovuto, al momento però bisogna aspettare per vedere se ci sarà una eventuale impugnazione da parte della banca. Quindi restiamo in fiduciosa attesa."
Il consigliere Marco Piazza si è dichiarato soddisfatto.