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QUESTION TIME, CHIARIMENTI SUGLI ERRORI EDILIZI


Così, Patrizia Gabellini, assessore all'Ambiente, ha risposto alla domanda d'attualità del consigliere Michele Facci (Pdl) sugli errori edilizi

La domanda d'attualità del consigliere Michele Facci (Pdl):

"Apprendiamo dalla stampa di una ri...

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Così, Patrizia Gabellini, assessore all'Ambiente, ha risposto alla domanda d'attualità del consigliere Michele Facci (Pdl) sugli errori edilizi

La domanda d'attualità del consigliere Michele Facci (Pdl):

"Apprendiamo dalla stampa di una rilevante multa comminata a proprietari immobiliari per errori edilizi di oltre 50 anni fa. Al riguardo, il sottoscritto consigliere comunale Michele Facci chiede:
se l’Amministrazione comunale non ritenga del tutto ingiusto fare pagare gli attuali proprietari per (asseriti) errori edilizi risalenti nel tempo, tantomeno se tali errori risultano frutto anche di omissioni da parte degli organi preposti al controllo;
se il caso segnalato dalla stampa risulta essere isolato, oppure se vi sono altri casi analoghi a conoscenza dell’Amministrazione comunale".

La risposta dell'assessore all'Ambiente Patrizia Gabellini, letta in aula dalla vicesindaco Silvia Giannini:

"Grazie presidente, rispondo a nome dell'assessore Gabellini. L'Amministrazione e' venuta a conoscenza di una situazione di irregolarita' sull'immobile a seguito della richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria da parte di alcuni condomini i quali, probabilmente, hanno ritenuto opportuno, in sede di compravendita, regolarizzare l'immobile che risulta parzialmente difforme dalla licenza di costruzione.
La sagoma dell'intero edificio e' difforme da quello legittimato con la licenza in quanto la lunghezza del prospetto sud è di mt 12,72 anziché mt 11,25 ( su tutta l'altezza dell'edificio). Ciò ha comportato l'aumento di superficie utile in ogni unità immobiliare coinvolta.

A seguito della richiesta si e' dovuto, ai sensi di legge, procedere con la verbalizzazione della situazione di irregolarità e la comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio a carico dei proprietari delle unità immobiliari.

Dopo la comunicazione sono avvenuti diversi incontri tra le proprietà ed i tecnici e dirigenti comunali al fine di fornire chiarimenti e prospettare i percorsi procedurali possibili.
A tale riguardo occorre precisare che anche in un caso come questo, in cui evidentemente non si andra' a demolire la porzione eccedente dell'edificio (per ovvi pregiudizi statici alla parte legittima), la procedura corretta e vincolata, prevista dall'art. 34 del DPR 380/01 (Testo Unico sull'Edilizia) e dalla Legge Regionale 23/2004, consiste nell'ordinanza di ripristino e solo in via sostitutiva, previa dimostrazione con perizia di tecnico dell'impossibilita' di riduzione in pristino, nella conseguente e finale applicazione di sanzione pecuniaria.
Dall'entrata in vigore della deliberazione 116/11 è possibile passare direttamente all'applicazione di sanzione pecuniaria per abusi "storicizzati", ovvero antecedenti il 17/03/85 (come nel caso in oggetto). Si è proceduto quindi ad applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva della rimessione in pristino.
Nei confronti delle ordinanze sono stati promossi ricorsi senza presentare tuttavia richiesta di sospensiva dei provvedimenti che, pertanto, ad oggi sono pienamente efficaci ed esecutivi.
Spetta ora agli organi giurisdizionali definire la legittimità degli atti emessi e quindi del comportamento dell'Amministrazione.

Si sottolinea il fatto che si tratta di attività vincolata dalla norma, DPR 380/01 e LR 23/2004, sulla quale il Comune non ha alcuna discrezionalità.
L'applicazione e' pertanto un processo sanzionatorio automatico che prescinde dalla volonta' di amministratori e tecnici.
Non procedere dà luogo a sanzioni penali per omissione d'atti d'ufficio e disciplinari a carico dei responsabili del procedimento.

E' noto che i criteri costruttivi del passato possono aver dato luogo a difformità tali da costituire violazioni urbanistico edilizie, al netto della tolleranza costruttiva del 2% sancita dalle norme (nel caso in oggetto siamo ben oltre questo 2%).
Non vi e' alcun giudizio di merito sui cittadini coinvolti che non sono materialmente autori dell'abuso, ma la norma non prevede differenze: la giurisprudenza è costante nel ritenere la natura reale, quindi legata al bene, e non personale delle violazioni edilizie, e la sanzione si commisura all'aumento di valore dell'immobile conseguente all'abuso. Una giurisprudenza costante afferma che, avendo la sanzione natura ripristinatoria (quando non e' possibile la demolizione), si applicano i valori del momento dell'accertamento dell'abuso con un correttivo relativo alla vetustà (correttivo applicato nel caso in oggetto).

Per quel che riguarda i controlli, si informa che nel 2011 sono stati elevati dalla Polizia Municipale n. 284 verbali e sono state emesse n. 32 ordinanze di sanzioni pecuniarie sostitutive alla demolizione (in alcuni casi chieste dalla proprietà proprio per poter attestare la regolarità dell'immobile oggetto di compravendita). Di fatto non è possibile procedere a controlli a tappeto sugli edifici presenti (oltre 40.000 nel territorio bolognese), per questo la norma e' formulata in modo che la verifica di conformità urbanistico-edilizia sia a carico di chi interviene sull'immobile, attivando cosi' un processo di verifica puntuale e non sistematico.
Tale disposizione e' stata rafforzata dalla Legge 122/2010 che prevede, a pena di nullita', la verifica catastale in sede di compravendita. E’ questo il momento nel quale puo' essere riscontrata una irregolarità edilizia, con aumenti di superficie utile esuberanti rispetto alla tolleranza costruttiva del 2%".

Il consigliere Facci si è dichiarato soddisfatto

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Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 12:14
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