QUESTION TIME: CHIARIMENTI SU UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
L'assessore Frascaroli nel rispondere, in sede di Questio Time, all'interpellanza del consigliere Tomassini ha sottolineato che la scelta del Comune di Bologna, in merito alla compartecipazione alle spese per prestazioni socio sanitarie dei parenti ...
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L'assessore Frascaroli nel rispondere, in sede di Questio Time, all'interpellanza del consigliere Tomassini ha sottolineato che la scelta del Comune di Bologna, in merito alla compartecipazione alle spese per prestazioni socio sanitarie dei parenti di primo grado di persone anziane non autosufficienti, è prevista dalla Legge regionale 2/2003 e legittimata dalla sentenza del Consiglio di Stato.
Interpellanza del consigliere Lorenzo Tomassini (PdL)
"Vista la richiesta formalizzata in data 29/12/2011 di una persona e la risposta alla stessa pervenuta in data 19/1/2012 dall’assessore Amelia Frascaroli, chiede alla Giunta di esprimere il proprio parere sulla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in data 26/1/2011 sul caso n. 4466/2010. Inoltre, con riferimento al caso di specie, così come riassunto dalle corrispondenze sopra citate, chiede alla Giunta il motivo per il quale le richieste della signora non abbiano trovato alcun riscontro, anche parziale. Nei fatti, ad oggi risulta che la madre della signora non fruisca, ancorché richiesto dalla figlia, di alcuna compartecipazione".
Risposta dell'assessore ai Servizi sociali Amelia Frascaroli:
"La sentenza del Consiglio di Stato 4466/2010 ribadisce quanto già in atto nell'esperienza bolognese in materia di compartecipazione alle prestazioni socio sanitarie. Come già rappresentato al cittadino, parente di primo grado dell'assistita (anziana non autosufficiente ultra 65enne), il provvedimento n.ro 36/2011 impegna il Comune di Bologna ad introdurre l'ISEE, eventualmente estendendo la compartecipazione anche ai parenti entro il primo grado.
Tale scelta non solo è prevista dall'art. 49 della LR 2/2003 ma è legittimata persino dalla sentenza richiamata per cui "è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quello del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola".
Poiché il cittadino che ha formulato il quesito è parente entro il primo grado dell'assistito, non vi sono margini per escluderlo dall'istruttoria reddituale, all'esito della quale (e solo allora) sarà possibile determinare l'eventuale compartecipazione comunale".
Interpellanza del consigliere Lorenzo Tomassini (PdL)
"Vista la richiesta formalizzata in data 29/12/2011 di una persona e la risposta alla stessa pervenuta in data 19/1/2012 dall’assessore Amelia Frascaroli, chiede alla Giunta di esprimere il proprio parere sulla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in data 26/1/2011 sul caso n. 4466/2010. Inoltre, con riferimento al caso di specie, così come riassunto dalle corrispondenze sopra citate, chiede alla Giunta il motivo per il quale le richieste della signora non abbiano trovato alcun riscontro, anche parziale. Nei fatti, ad oggi risulta che la madre della signora non fruisca, ancorché richiesto dalla figlia, di alcuna compartecipazione".
Risposta dell'assessore ai Servizi sociali Amelia Frascaroli:
"La sentenza del Consiglio di Stato 4466/2010 ribadisce quanto già in atto nell'esperienza bolognese in materia di compartecipazione alle prestazioni socio sanitarie. Come già rappresentato al cittadino, parente di primo grado dell'assistita (anziana non autosufficiente ultra 65enne), il provvedimento n.ro 36/2011 impegna il Comune di Bologna ad introdurre l'ISEE, eventualmente estendendo la compartecipazione anche ai parenti entro il primo grado.
Tale scelta non solo è prevista dall'art. 49 della LR 2/2003 ma è legittimata persino dalla sentenza richiamata per cui "è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quello del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola".
Poiché il cittadino che ha formulato il quesito è parente entro il primo grado dell'assistito, non vi sono margini per escluderlo dall'istruttoria reddituale, all'esito della quale (e solo allora) sarà possibile determinare l'eventuale compartecipazione comunale".