Comunicati stampa

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CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA DELIBERA SUGLI INDIRIZZI RELATIVI ALLA DISCIPLINA ORARI DELLA CITTA'. MODIFICHE AGLI ARTT.13 E 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA


Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato la delibera sugli indirizzi relativi alla disciplina degli orari della città e le modifiche agli articoli 13 e 15 del Regolamento di  Polizia Urbana.

L'esito della votazione è il seguente:...

Data:

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Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato la delibera sugli indirizzi relativi alla disciplina degli orari della città e le modifiche agli articoli 13 e 15 del Regolamento di  Polizia Urbana.

L'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 21 ( Pd, Amelia per Bo, Idv, M5S, Bo2016; Tomassini - Pdl); voti contrari 2 (Lega Nord), 5 astenuti (Pdl).
In seguito il Consiglio ha votato l'immediata esecutività della delibera con questo esito: voti favorevoli 25, contrari 2 (lega Nord).

Di seguito il testo della delibera e l'articolo 13 modificato e in allegato le modifiche all'articolo 15 emendato.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
Il Consiglio,
Premesso che:
- il legislatore con l'art. 3 del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 e successivamente modificato, tra cui recentemente dall'art. 31 del D.L. 201/2011, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione  commerciale;
-  è stato previsto che le attività commerciali di cui al Dlgs 114/1998 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni elencate nel primo comma dell'art. 3 sopra citato, tra cui anche il rispetto degli orari  di apertura e di chiusura delle attività;
- l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni è stata necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza  tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;
Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Dl 223/2006, le Regioni e gli Enti Locali devono adeguare i propri ordinamenti alle nuove norme, così come disciplinato anche dalle modifiche introdotte dal comma 7 dell'art.25 del D.L. 98/2011;
Tenuto conto che:
- a sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- l'art. 117, comma 2 lett. h), della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di «polizia amministrativa locale»;
- la Regione Emilia-Romagna, con Legge 4 dicembre 2003 n. 24 (disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- il Consiglio Comunale, con delibera P.g. 18657/2011 in data 01/02/2011, ha approvato il vigente regolamento di polizia urbana, quale esercizio della potestà regolamentare in materia di polizia amministrativa locale che, all'art. 13, disciplina gli orari della città;
Considerato che, al fine di allineare l'ordinamento del Comune di Bologna alle modifiche legislative intervenute a livello nazionale, occorre definire gli indirizzi ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e modificare l'art.13 "Disciplina degli orari della città" del Regolamento di polizia urbana, sopra citato;
Dato, inoltre, atto che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;

Considerato che:
-  ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 31 del DL 201/2011, convertito con legge n.214/2011, il Comune può  prevedere disposizioni a protezione della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
Rilevato che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore della città;
Precisato che per "ambiente urbano" si deve intendere l'equilibrio, magistralmente realizzato nella città storica italiana, fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;
Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale utilizzare tutti gli strumenti disponibili per l'attuazione delle scelte sopra indicate, tra cui anche varie forme di partecipazione tra i vari soggetti interessati come, ad esempio, tavoli di concertazione per definire progetti comuni, tavoli di dialogo sociale, sottoscrizione di protocolli o accordi tra le parti;
Tenuto conto che, nell'intento di salvaguardare la tutela del buon vivere, tra cui rientra l'opposizione al disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, si ritiene opportuno adottare i seguenti indirizzi:
gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di cui al Dlgs 114/1998 e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti;
il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed ai fini della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone;
al fine di realizzare un'ordinata convivenza civile nella città, prevenendo fenomeni di mancato rispetto delle persone e delle cose, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con i gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio e con il sostegno delle associazioni economiche, promuove misure per evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze dei locali, scoraggiare offerte speciali sull'alcool, svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, favorire la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai Responsabili dei Settori Attività Produttive e Commercio e Polizia Municipale,
Sentita la Commissione Consiliare competente;
Visti:
-l'art. 31 del D.L. 201/2011
- l'art. 3 del D.L. 223/2006 e succ. mod.
- il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
- il Regolamento di Polizia Urbana
Su proposta dei Settori Attività produttive e Commercio e Polizia Municipale, congiuntamente al Dipartimento Economia e Promozione della Città;

Delibera:
di approvare la modifica all'art.13 del Regolamento di  Polizia Urbana, approvato con deliberazione PG n.18657/2011, riportata nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B), in atti;
- di dare atto che le predette modifiche al Regolamento avranno efficacia a decorrere dalla data di esecutività di questa delibera;
- di adottare i seguenti indirizzi:
- gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di cui al Dlgs 114/1998 e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti;
- il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed ai fini della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone;
al fine di realizzare un'ordinata convivenza civile nella città, prevenendo fenomeni di mancato rispetto delle persone e delle cose, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con i gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio e con il sostegno delle associazioni economiche, promuove misure per evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze dei locali, scoraggiare offerte speciali sull'alcool, svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, favorire la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.



Documenti allegati (parte integrante):

Allegato A


Novella di modificazione al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale P.g. 18657/2011.

Art.1
(Modifiche all’art.13)

L’articolo 13 è completamente sostituito dal seguente testo:

Art.13
Disciplina degli orari della città
1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal d.lgs 114/98 e succ. mod., e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. L’Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all’articolo 1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini.
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone.
4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 3 , se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 12:14
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