QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA PER NOMADI
L'Amministrazione comunale, con l'ausilio dei servizi sociali territoriali ed educativi scolastici dei quartieri e dalla PM, svolge un continuo monitoraggio sulle tre aree sosta presenti sul territorio cittadino. L’Amministrazione sta comunque...
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L'Amministrazione comunale, con l'ausilio dei servizi sociali territoriali ed educativi scolastici dei quartieri e dalla PM, svolge un continuo monitoraggio sulle tre aree sosta presenti sul territorio cittadino. L’Amministrazione sta comunque valutando tutte le ipotesi compatibili con la normativa attuale per approntare misure alternative ed efficaci in tema di soluzioni abitative rivolte alla popolazione sinta. Questa in estrema sintesi la risposta dell'assessore Frascaroli alla domanda del consigliere Facci sulla gestione delle aree sosta per nomadi.
L'interpellanza del consigliere Michele Facci (Pdl):
"Il sottoscritto Consigliere Comunale Michele Facci, premesso che:
- in data 8.7.2002 il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’accesso e dei criteri per la gestione delle aree sosta per nomadi”;
- all’art. 1 (“Oggetto e finalità”) è previsto “L'organizzazione e la gestione delle aree sosta attrezzate è finalizzata a garantire … spazi e strutture adeguati ai nuclei di popolazioni nomadi transitanti nel territorio del Comune di Bologna autorizzati a permanere per un periodo non superiore ad un anno” (comma 2).
Il medesimo art. 1, al comma 5, stabilisce che “le aree sosta sono una soluzione temporanea e l’Amministrazione Comunale è impegnata ad un loro superamento attraverso una graduale ma progressiva diminuzione dei nomadi ivi presenti individuando soluzioni abitative diffuse sul territorio”.
- il successivo art. 2 indica che “la gestione delle aree sosta è affidata alla competenza dei Quartieri sul cui territorio sono localizzate”.
- l’art. 3, invece, subordina l’accesso alle aree ad apposita autorizzazione del direttore del Quartiere. L’autorizzazione alla sosta non può avere durata superiore all’anno, e “ può essere rinnovata con formale provvedimento emanato a seguito di una nuova richiesta per un periodo di eguale durata solo per quei nuclei famigliari inseriti in un programma di integrazione” (comma 2).
- all’art. 4 vengono previsti i requisiti per l’accesso alle aree sosta, tra i quali: a) insussistenza di condanne definitive per delitto alla pena della reclusione superiore agli anni 2; b) possesso di regolare permesso di soggiorno.
- all’art. 8 è prevista una quota di contribuzione in favore del Comune. In caso di mancato pagamento è prevista la revoca dell’autorizzazione alla permanenza e l’allontanamento dall’area sosta.
- all’art. 10 sono indicate le regole di comportamento in relazione alla permanenza nell’area sosta, tra le quali:
a) mantenimento in condizioni igieniche tollerabili della propria piazzola di sosta;
b) la custodia e cura degli animali domestici secondo le norme sanitarie vigenti;
c) l’informazione al Quartiere sulla presenza di eventuali ospiti temporanei;
d) l’obbligo di pulizia delle parti comuni.
- è altresì vietato (art. 10, comma 2): costruire manufatti o opere che modifichino la struttura dell’area; abbandonare in generale materiale pericoloso per la salute e l’incolumità pubblica; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; produrre rumore o altri fattori di grave disturbo al vicinato.
- al successivo articolo 13 è previsto che l’accertamento delle eventuali violazioni è a cura del Direttore del Quartiere, che si può avvalere dei settori competenti dell’Amministrazione Comunale e dei servizi sociali del Quartiere.
- l’art. 14 prevede che sia compito dell’Amministrazione Comunale porre in esse “tutte le azioni volte a tutelare i minori componenti di nuclei familiari nomadi e ad impedire qualsivoglia forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate”.
- l’art. 15 prevede che il monitoraggio sulla situazione delle aree sosta per i nomadi venga effettuato dai Settori dell’Amministrazione Comunale competenti in materia di servizi sociali, salute e qualità della vita, ambiente, sicurezza urbana, nonché i Servizi sociali di Quartiere.
- l’art. 16, al comma 1, prevede altresì che “la gestione dell’area sosta e i controlli sul rispetto delle regole di civile convivenza da parte degli ospiti sono garantite dal personale di Quartiere assegnato a tale funzione.
- le aree sosta per nomadi autorizzate, e previste dal Regolamento Comunale, sono tre: via Persicetana 62/5, via Dozza 18, via Erbosa 13/4.
Tutto ciò premesso, chiede di conoscere:
a) se viene effettuato un censimento periodico delle persone ospitate all’interno delle tre aree sosta per nomadi del Comune di Bologna. Nel caso positivo, se viene rispettato o meno il divieto di permanenza per un periodo superiore all’anno, e le relative motivazioni.
b) se il criterio della preventiva autorizzazione amministrativa alla sosta da parte del Quartiere viene effettivamente rispettato, e quanti siano stati – eventualmente – i provvedimenti di revoca
c) in quale modo vengono verificati i requisiti di cui all’art. 4, lettere a) e b).
d) se il Comune di Bologna, ovvero il Quartiere di competenza, riceve regolarmente le somme previste dall’art. 8 del Regolamento.
e) con quale cadenza temporale vengono effettuati i controlli circa il rispetto delle regole di comportamento di cui all’art. 10, da parte di quali soggetti, e quali siano i relativi rapporti scritti, di cui si richiede l’acquisizione.
f) con quali criteri il Comune ed il Quartiere verificano l’assenza di forme di sfruttamento di minori.
g) Quali sono le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale per superare la logica dei campi nomadi, come indica l'articolo 1 del Regolamento comunale."
Risposta dell'assessore ai Servizi sociali Amelia Frascaroli:
"Rispondo domanda per domanda all'interpellanza del consigliere Facci.
a) I Quartieri sono a conoscenza delle persone presenti nel campo; viene effettuato un monitoraggio ricorrendo alle cooperative che gestiscono il servizio di “gestione aree sosta nomadi” che operano con continuità al campo sulla base di un contratto triennale cittadino; vengono fatti rinnovi di autorizzazione alla sosta annualmente; non si rileva particolare mobilità: le presenze sono stabilizzate; si tratta di cittadini italiani di etnia Sinta stanziale sul territorio da anni, e non di popolazione nomade; viene inoltre effettuato un censimento periodico della PM.
b) Le autorizzazioni di cui sopra vengono rilasciate ogni anno a seguito di domanda di autorizzazione alla sosta da parte degli interessati. Limitatamente a un'area sono presenti alcune persone parenti degli ammessi, o discendenti di questi, prive di soluzioni abitative alternative, temporaneamente presenti e non autorizzate. Limitatamente a un’area, nel 2004, sono stati eseguiti alcuni sgomberi di nuclei per comportamenti non conformi al regolamento.
c) Annualmente in occasione della richiesta di autorizzazione i nuclei indicano gli estremi dei mezzi di cui chiedono autorizzazione.
La PM può intervenire nel campo per effettuare le verifiche circa i requisiti di cui sopra e gli ammessi ne sono consapevoli.
d) Il 66% dei nuclei famigliari presenti nel campo versa secondo gli accordi definiti con il Quartiere quanto dovuto per le utenze o per la presenza nel campo. C'è comunque un lavoro di tipo educativo sulla restante percentuale di chi non ha ancora criteri di partecipazione alla vita e quindi anche all'assunzione di responsabilità della vita del campo.
e) l Servizi Sociali Territoriali e i Servizi Educativi Scolastici Territoriali di Quartiere svolgono funzioni di monitoraggio dell'area sosta con propri operatori e tramite il coordinamento di educatori professionali appartenenti alle cooperative che gestiscono il servizio di “gestione aree sosta nomadi”. Anche la PM, su richiesta del Direttore di Quartiere, effettua periodici sopralluoghi. I Quartieri ricevono report a frequenza mensile in cui si descrivono o la frequenza degli accessi, o anche dati qualitativi riferiti alle attività svolte dai nuclei.
f) Tale attività non è propriamente in capo ai servizi sociali, comunque le forme di presenze attraverso gli operatori del servizio sociale, del servizio educativo scolastico, e attraverso operatori di cooperative consente un presidio della situazione, anche in riferimento ai minori
g) L’Amministrazione sta valutando tutte le ipotesi compatibili con la normativa attuale per approntare misure alternative ed efficaci in tema di soluzioni abitative rivolte alla popolazione sinta.
L'interpellanza del consigliere Michele Facci (Pdl):
"Il sottoscritto Consigliere Comunale Michele Facci, premesso che:
- in data 8.7.2002 il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’accesso e dei criteri per la gestione delle aree sosta per nomadi”;
- all’art. 1 (“Oggetto e finalità”) è previsto “L'organizzazione e la gestione delle aree sosta attrezzate è finalizzata a garantire … spazi e strutture adeguati ai nuclei di popolazioni nomadi transitanti nel territorio del Comune di Bologna autorizzati a permanere per un periodo non superiore ad un anno” (comma 2).
Il medesimo art. 1, al comma 5, stabilisce che “le aree sosta sono una soluzione temporanea e l’Amministrazione Comunale è impegnata ad un loro superamento attraverso una graduale ma progressiva diminuzione dei nomadi ivi presenti individuando soluzioni abitative diffuse sul territorio”.
- il successivo art. 2 indica che “la gestione delle aree sosta è affidata alla competenza dei Quartieri sul cui territorio sono localizzate”.
- l’art. 3, invece, subordina l’accesso alle aree ad apposita autorizzazione del direttore del Quartiere. L’autorizzazione alla sosta non può avere durata superiore all’anno, e “ può essere rinnovata con formale provvedimento emanato a seguito di una nuova richiesta per un periodo di eguale durata solo per quei nuclei famigliari inseriti in un programma di integrazione” (comma 2).
- all’art. 4 vengono previsti i requisiti per l’accesso alle aree sosta, tra i quali: a) insussistenza di condanne definitive per delitto alla pena della reclusione superiore agli anni 2; b) possesso di regolare permesso di soggiorno.
- all’art. 8 è prevista una quota di contribuzione in favore del Comune. In caso di mancato pagamento è prevista la revoca dell’autorizzazione alla permanenza e l’allontanamento dall’area sosta.
- all’art. 10 sono indicate le regole di comportamento in relazione alla permanenza nell’area sosta, tra le quali:
a) mantenimento in condizioni igieniche tollerabili della propria piazzola di sosta;
b) la custodia e cura degli animali domestici secondo le norme sanitarie vigenti;
c) l’informazione al Quartiere sulla presenza di eventuali ospiti temporanei;
d) l’obbligo di pulizia delle parti comuni.
- è altresì vietato (art. 10, comma 2): costruire manufatti o opere che modifichino la struttura dell’area; abbandonare in generale materiale pericoloso per la salute e l’incolumità pubblica; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; produrre rumore o altri fattori di grave disturbo al vicinato.
- al successivo articolo 13 è previsto che l’accertamento delle eventuali violazioni è a cura del Direttore del Quartiere, che si può avvalere dei settori competenti dell’Amministrazione Comunale e dei servizi sociali del Quartiere.
- l’art. 14 prevede che sia compito dell’Amministrazione Comunale porre in esse “tutte le azioni volte a tutelare i minori componenti di nuclei familiari nomadi e ad impedire qualsivoglia forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate”.
- l’art. 15 prevede che il monitoraggio sulla situazione delle aree sosta per i nomadi venga effettuato dai Settori dell’Amministrazione Comunale competenti in materia di servizi sociali, salute e qualità della vita, ambiente, sicurezza urbana, nonché i Servizi sociali di Quartiere.
- l’art. 16, al comma 1, prevede altresì che “la gestione dell’area sosta e i controlli sul rispetto delle regole di civile convivenza da parte degli ospiti sono garantite dal personale di Quartiere assegnato a tale funzione.
- le aree sosta per nomadi autorizzate, e previste dal Regolamento Comunale, sono tre: via Persicetana 62/5, via Dozza 18, via Erbosa 13/4.
Tutto ciò premesso, chiede di conoscere:
a) se viene effettuato un censimento periodico delle persone ospitate all’interno delle tre aree sosta per nomadi del Comune di Bologna. Nel caso positivo, se viene rispettato o meno il divieto di permanenza per un periodo superiore all’anno, e le relative motivazioni.
b) se il criterio della preventiva autorizzazione amministrativa alla sosta da parte del Quartiere viene effettivamente rispettato, e quanti siano stati – eventualmente – i provvedimenti di revoca
c) in quale modo vengono verificati i requisiti di cui all’art. 4, lettere a) e b).
d) se il Comune di Bologna, ovvero il Quartiere di competenza, riceve regolarmente le somme previste dall’art. 8 del Regolamento.
e) con quale cadenza temporale vengono effettuati i controlli circa il rispetto delle regole di comportamento di cui all’art. 10, da parte di quali soggetti, e quali siano i relativi rapporti scritti, di cui si richiede l’acquisizione.
f) con quali criteri il Comune ed il Quartiere verificano l’assenza di forme di sfruttamento di minori.
g) Quali sono le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale per superare la logica dei campi nomadi, come indica l'articolo 1 del Regolamento comunale."
Risposta dell'assessore ai Servizi sociali Amelia Frascaroli:
"Rispondo domanda per domanda all'interpellanza del consigliere Facci.
a) I Quartieri sono a conoscenza delle persone presenti nel campo; viene effettuato un monitoraggio ricorrendo alle cooperative che gestiscono il servizio di “gestione aree sosta nomadi” che operano con continuità al campo sulla base di un contratto triennale cittadino; vengono fatti rinnovi di autorizzazione alla sosta annualmente; non si rileva particolare mobilità: le presenze sono stabilizzate; si tratta di cittadini italiani di etnia Sinta stanziale sul territorio da anni, e non di popolazione nomade; viene inoltre effettuato un censimento periodico della PM.
b) Le autorizzazioni di cui sopra vengono rilasciate ogni anno a seguito di domanda di autorizzazione alla sosta da parte degli interessati. Limitatamente a un'area sono presenti alcune persone parenti degli ammessi, o discendenti di questi, prive di soluzioni abitative alternative, temporaneamente presenti e non autorizzate. Limitatamente a un’area, nel 2004, sono stati eseguiti alcuni sgomberi di nuclei per comportamenti non conformi al regolamento.
c) Annualmente in occasione della richiesta di autorizzazione i nuclei indicano gli estremi dei mezzi di cui chiedono autorizzazione.
La PM può intervenire nel campo per effettuare le verifiche circa i requisiti di cui sopra e gli ammessi ne sono consapevoli.
d) Il 66% dei nuclei famigliari presenti nel campo versa secondo gli accordi definiti con il Quartiere quanto dovuto per le utenze o per la presenza nel campo. C'è comunque un lavoro di tipo educativo sulla restante percentuale di chi non ha ancora criteri di partecipazione alla vita e quindi anche all'assunzione di responsabilità della vita del campo.
e) l Servizi Sociali Territoriali e i Servizi Educativi Scolastici Territoriali di Quartiere svolgono funzioni di monitoraggio dell'area sosta con propri operatori e tramite il coordinamento di educatori professionali appartenenti alle cooperative che gestiscono il servizio di “gestione aree sosta nomadi”. Anche la PM, su richiesta del Direttore di Quartiere, effettua periodici sopralluoghi. I Quartieri ricevono report a frequenza mensile in cui si descrivono o la frequenza degli accessi, o anche dati qualitativi riferiti alle attività svolte dai nuclei.
f) Tale attività non è propriamente in capo ai servizi sociali, comunque le forme di presenze attraverso gli operatori del servizio sociale, del servizio educativo scolastico, e attraverso operatori di cooperative consente un presidio della situazione, anche in riferimento ai minori
g) L’Amministrazione sta valutando tutte le ipotesi compatibili con la normativa attuale per approntare misure alternative ed efficaci in tema di soluzioni abitative rivolte alla popolazione sinta.