Elezioni Quartiere San Donato-San Vitale, Consiglio di Stato dà ragione al Comune: per la mancata nomina del consigliere di Potere al Popolo non dovrà pagare alcuna spesa
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Bologna che non dovrà pagare alcuna spesa di soccombenza a Stefano Cimato, candidato per la lista “Potere al popolo” nelle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, che in un primo momento,...
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Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Bologna che non dovrà pagare alcuna spesa di soccombenza a Stefano Cimato, candidato per la lista “Potere al popolo” nelle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, che in un primo momento, per un errore nel verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale era stato escluso dal Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale pur avendo più voti della candidata della Lista “Berlusconi per Bologna” Costanza Maria Bendinelli.
Cimato era ricorso al Tar dell’Emilia Romagna, che aveva riconosciuto l’errore di assegnazione del seggio alla consigliera di Forza Italia, e condannava il Comune di Bologna a pagare le spese legali, inviando inoltre gli atti alla Corte dei conti per la valutazione.
A seguito della decisione, l’Amministrazione comunale ha deciso di appellare la sentenza del Tar limitatamente alla condanna alle spese, ribadendo la propria posizione, vale a dire di non poter intervenire in alcuno modo, essendo in questo caso mera destinataria del risultato delle votazioni elaborato da un organo statale, terzo, non comunale, presieduto da un magistrato.
Ed è proprio su questo punto che interviene il Consiglio di Stato, che riconoscendo tali ragioni ha riformato la decisione del Tar. “Il Comune – si legge nella sentenza - seppur costituito da organi rispondenti ai principi di rappresentanza democratica, è ente esponenziale dell’intera collettività locale che, per tale ragione, non ha ordinariamente interesse a difendere posizioni individuali dei consiglieri eletti, le quali non possono che rimanere confinate nella dimensione privata e personale dei medesimi, senza distinzione tra appartenenti alla maggioranza o alla minoranza. La neutralità rispetto alla contesa fra liste o candidati è cioè sintomatica della prevalenza del profilo istituzionale su quello politico di maggioranza, e vale ad escludere latenti conflitti di interesse. Da quanto sopra discende l’accoglimento dell’appello del Comune di Bologna e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per la parte già posta a carico del Comune di Bologna”.
“Una decisione che accogliamo con soddisfazione - afferma l’assessore Massimo Bugani, che presiede la Commissione elettorale comunale - e che fa giustizia di polemiche e attacchi rivolti per mesi all’amministrazione, che oggi rivelano tutta la loro infondatezza. Appellando la decisione del TAR abbiamo voluto difendere un principio di democrazia basilare, che vede il Comune in una posizione di terzietà rispetto alla contesa elettorale. Era inoltre doveroso appellare quella decisione per non sperperare denaro pubblico, essendo le spese processuali poste erroneamente a carico del Comune e quindi della collettività. Un grazie va all’Avvocatura comunale per questo risultato”.