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QUESTION TIME: CHIARIMENTI LIMITI DI REDDITO PER ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


I requisiti economici di accesso e di permanenza agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sono definiti dalla Regione Emilia Romagna. Sulla base delle segnalazioni dell'Ente Gestore, in esito alla rilevazione annuale delle capacità economich...

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I requisiti economici di accesso e di permanenza agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sono definiti dalla Regione Emilia Romagna. Sulla base delle segnalazioni dell'Ente Gestore, in esito alla rilevazione annuale delle capacità economiche dei nuclei assegnatari, il Settore Casa procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio dei nuclei che superano i limiti di reddito previsti. La legge regionale prevede poi la possibilità di regolarizzazione o di revoca della decadenza per i nuclei che nell'anno successivo rientrano nei limiti previsti.
Il Comune procede sistematicamente ai controlli di veridicità sulle dichiarazioni ISEE presentate, attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Questa, in sintesi, la risposta dell'assessore alle Politiche abitative Riccardo Malagoli all'interpellanza del consigliere Lorenzo Tomassini (PdL) sui limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

L'interpellanza del consigliere Lorenzo Tomassini (PDL):

"Il sottoscritto Lorenzo Tomassini, consigliere comunale del Gruppo PdL, chiede all'Amministrazione comunale quali politiche ed azioni amministrative di equità sociale e legalità concreta abbia posto in essere per fronteggiare la presenza di persone con redditi (sopravvenuti) superiori ai limiti imposti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica."

La risposta dell'assessore alle Politiche abitative Riccardo Malagoli:

"I requisiti economici di accesso e di permanenza agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sono definiti dalla Regione Emilia Romagna. L'art 15 della L.R. 24/01 al comma 2 rinvia ad una deliberazione regionale la specificazione dei requisiti del nucleo familiare assegnatario.
La deliberazione di Consiglio Regionale 12 febbraio 2002 n. 327 come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 485 del 28 maggio 2003, stabilisce che il limite economico per la permanenza sia maggiore di quello previsto per l'accesso.
I limiti di accesso e permanenza sono stati aggiornati con determinazione della regione Emilia Romagna - Servizio politiche abitative n. 7436 del 30 luglio 2009, pubblicata al B.U.R. n. 152 del 26 agosto 2009: il nucleo familiare ai fini dell'accesso deve avere un ISE non superiore a euro 34.308, 60 e un ISEE non superiore a euro 17.154,30 mentre, ai fini della permanenza nell'alloggio non deve superare un valore massimo di ISE di euro 51.462,90 e di ISEE di euro 34.308,60.
Sulla base delle segnalazioni dell'Ente Gestore, in esito alla rilevazione annuale delle capacità economiche dei nuclei assegnatari, il Settore Casa procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, dei nuclei che superano tali limiti.
La legge regionale prevede poi la possibilità di regolarizzazione o di revoca della decadenza per i nuclei che nell'anno successivo rientrano nei limiti previsti.
Così come previsto dalla legge regionale art. 30 comma 5 bis della L.R. 24/01) in questo il Comune procede sistematicamente ai controlli di veridicità sulle dichiarazioni ISEE presentate, attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Sotto il profilo della tutela di situazioni socialmente rilevanti il vigente regolamento comunale prevede la sospensione temporanea dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e dei suoi effetti (il rilascio dell'alloggio e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista di norma per tutti i decaduti che non restituiscono l'alloggio per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio), quando il nucleo familiare sia composto:
a) esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela degli anziani non autosufficienti;
b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;
c) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art, 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive modifiche e integrazioni;
e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di figli in condizione di handicap, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
f) da adulti che vivono soli, in presenza di situazioni socio-sanitarie certificate che impediscono l'autonomia lavorativa;
g) qualora nei casi indicati alle precedenti lett. da a) ad e), anche in presenza di altre persone, la conformazione e/o l'adattamento dell'alloggio in relazione al tipo invalidità o handicap o non autosufficienza risulti essenziale per garantire il mantenimento delle capacità acquisite e/o residue.

Si allegano di seguito i provvedimenti di decadenza emessi, precisando che le annualità indicate si riferiscono all'anno fiscale di superamento del limite e non all'annualità di emissione del provvedimento:




Il consigliere Lorenzo Tomassini si dichiara soddisfatto.

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Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 12:22
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