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QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULLA SERVITU' NEL TERRENO TRA LE VIE CURIEL E ORIOLI


La vicesindaco, Silvia Giannini, ha risposto questa mattina in sede di Question time all'interpellanza della consigliera Rossella Lama (PD) sulla costituzione di servitù temporanea di passo carrabile avente per oggetto porzione di terreno di propri...

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La vicesindaco, Silvia Giannini, ha risposto questa mattina in sede di Question time all'interpellanza della consigliera Rossella Lama (PD) sulla costituzione di servitù temporanea di passo carrabile avente per oggetto porzione di terreno di proprietà comunale, concessa temporaneamente dal Comune ad un privato cittadino su porzione di terreno tra le vie Eugenio Curiel e Francesco Orioli. La risposta è stata letta in aula dall'assessore Luca Rizzo Nervo.

Interpellanza della consigliera Rossella Lama (PD)
"Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale di Bologna OdG N. 133/1990 P.G. 658047/1990 (in allegato) fu approvata la costituzione di servitù temporanea di passo carrabile a favore di un cittadino avente per oggetto porzione di terreno di proprietà comunale, quindi concessa temporaneamente dal Comune ad un privato cittadino su porzione di terreno tra le vie Eugenio Curiel e Francesco Orioli; che tale diritto venne poi trasformato con determina dirigenziale del Settore Gestione Patrimonio - a firma dell’allora direttore di Settore – determina dirigenziale nella quale si provvedeva al cambiamento della natura del diritto da “servitù temporanea di passaggio” a “concessione in uso trentennale”; che la determina sopra citata svincolò il termine della servitù temporanea (come definito da delibera di Consiglio del 1990) dal completamento del percorso viario pubblico (conclusosi nell’agosto 2012 ), che si provvede poi, con delibera di Giunta del novembre 2003 con esecutività dicembre 2003 P.G. N. 187429/2003 a: integrare la servitù temporanea datata 1990; sanzionare l’utilizzo abusivo della superficie compiuto dal suddetto cittadino; variare la natura del diritto da “servitù di passaggio” a “concessione in uso esclusivo” come da determina dirigenziale P.G. 170815/2003 con data di sottoscrizione 06/10/2003 con immediata esecutività.
Chiede la verifica di legittimità formale, tecnica ed amministrativa della determina dirigenziale P.G. 170815/2003 (in allegato) e di conseguenza della delibera di Giunta P.G. 187429/2003; parere dell'attuale Amministrazione comunale in merito alla specifica porzione di terreno di sua proprietà sulla quale insiste la servitù' temporanea, anche alla luce dell'avvenuta conclusione dei lavori relativi alla realizzazione del percorso viario".

Risposta della vicesindaco Silvia Giannini letta in aula dall'assessore Luca Rizzo Nervo:
"In data 24/03/1990 il cittadino di cui sopra chiese la costituzione di una servitù temporanea atta a realizzare un percorso carrabile che, dalla Via Orioli permettesse l'accesso alla autorimessa di proprietà dello stesso, essendone altrimenti impossibile l'accesso.
La temporaneità era determinata dal fatto che l'allora vigente PRG prevedeva il completamento della viabilità carrabile esistente, mettendo in collegamento la Via Orioli con la Via Curiel e permettendo quindi al richiedente l'accesso attraverso la pubblica via.
In esecuzione della delibera di Consiglio in data 5 novembre 1990 odg 133 PG 65804/90, con atto notarile in data 25 maggio 1991 rep.n. 11920/2277 trascritto in data 10 giugno 1991 all'art. 11627, fu stipulato un atto di costituzione di servitù temporanea di passo carrabile a carico della porzione di area identificata al catasto terreni al foglio 196 con parte del mappale 343 a favore del fabbricato con annessa area cortiliva censite al catasto fabbricati al foglio 196 mappali 344 e 937 di proprietà dello stesso cittadino.
Quale corrispettivo della servitù la proprietà si impegnò ad eseguire a propria cura e spese i lavori concordati con l'allora Unità Operativa Verde sull'area comunale per un importo complessivo all'epoca di lire venticinque milioni.
Successivamente nel 2003 l'area su cui insiste la servitù fu oggetto di concessione a favore di questo cittadino da parte del Settore Patrimonio, sentiti i Settori Verde, Urbanistica e Mobilità.
L'atto di concessione non annulla la servitù costituita. L'estinzione di una servitù avviene per:
- confusione, quanto vi è riunione in una sola personale della proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente (art. 1072 c.c.)
- rinunzia (art. 1070 c.c.)
- scadenza del termine se previsto nel titolo
- impossibilità di usare la servitù e venir meno della sua utilità ma solo se perdurino per venti anni (art. 1074 c.c.)
- prescrizione per non uso ventennale (art. 1073 c.c.).
Nel caso in questione l'estinzione della servitù può avvenire unicamente per rinunzia, con atto notarile da trascrive al Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Con successivo atto del medesimo Notaio in data 14 aprile 2004 rep.n. 37416/6922 trascritto in data 11 maggio 2004 la servitù già costituita fu integrata, con ulteriore indennizzo di euro 3.747,57, poiché da una verifica effettuata emerse che l'area interessata dalla servitù aveva di fatto una superficie maggiore.
Nel 2010 fu approvato il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile, successivamente variato con atto PG. N. 33327/2012, che attraversava parte dell'area concessa.
A fronte di tale intervento il cittadino in questione chiese ed ottenne, a fronte della riduzione dell'area oggetto di concessione, la riduzione del canone concessorio, come previsto dall'art. 5 della convenzione stessa.
Poiché tale pista non è utilizzabile come accesso carraio alla predetta proprietà si ritiene che non siano decadute le premesse alla luce delle quali detta servitù fu concessa. La Concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il Comune di Bologna possa dare attuazione alle previsioni di piano realizzando sul lotto concesso un'area a verde pubblico con la realizzazione di un percorso che garantisca l'accesso carrabile alla proprietà del cittadino.
Non risulta che, allo stato attuale, vi siano previsioni di investimenti destinati a questa opera e poiché la concessione prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la pulizia e custodia a cura e spese del concessionario, e non è stata segnalata, dal Settore competente, l'opportunità di una presa in carico, attualmente non si ravvisa la necessità di revocare l'atto di concessione".

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Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 12:15
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