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QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULL'INELEGGIBILITÀ DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE


La vicesindaco Silvia Giannini ha letto in aula, in sede di Question time, la risposta dell'assessore alla Legalità Nadia Monti, alla domanda d'attualità del consigliere Manes Bernardini (Lega nord) sull'ineleggibilità del Garante per i diritti d...

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La vicesindaco Silvia Giannini ha letto in aula, in sede di Question time, la risposta dell'assessore alla Legalità Nadia Monti, alla domanda d'attualità del consigliere Manes Bernardini (Lega nord) sull'ineleggibilità del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

La domanda d'attualità del consigliere Manes Bernardini (Lega nord):

"La stampa riporta l'esito della sentenza del TAR Bologna riguardante l'ineleggibilità della dott.ssa Laganà a garante per i diritti delle persone private della libertà personale, perché, al momento della nomina, era componente del Tribunale di Sorveglianza, e, quindi, aveva una carica incompatibile, per legge, con la nomina.
A questo proposito chiedo al signor Sindaco quali provvedimenti intenda adottare in relazione al fatto che la deliberazione PG 245817/2011 OdG 103/2011, votata dal Consiglio comunale, riportava il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della medesima da parte del dirigente che ci garantiva la correttezza di quello che veniva votato e al fatto che, oggi, in virtù della L 35/2012, le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione sono trasmesse, direttamente, alla Corte dei Conti che apre un fascicolo per rilevare l'esistenza di un danno erariale (forse, in questo caso, le spese di giudizio)".

La risposta dell'assessore alla Legalità Nadia Monti letta in aula dalla vicesindaco Silvia Giannini:

"Ai sensi dell'art. 49 TUEL le deliberazioni degli enti territoriali locali contengono due pareri: Il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e l'eventuale parere di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria.
Il primo è richiesto per atti deliberativi il cui contenuto non abbia ad oggetto meri indirizzi, il secondo quando dalla deliberazione discendano effetti finanziari come impegni di spesa o diminuzione di entrata non previsti nella programmazione generale dell'ente.

Nel caso della nomina del Garante delle persone private della libertà personale, il parere di regolarità tecnica del dirigente attesta la regolarità della procedura di nomina del Garante, fermo restando l'esclusiva competenza del Consiglio comunale in ordine alla scelta fiduciaria della persona da nominare e alla previa valutazione sull'idoneità del soggetto ad esercitare la carica da ricoprire.
Nel corso della procedura, le domande ed i curricula pervenuti, prima di essere trasmessi alla competente Commissione consiliare per la oro valutazione, sono stati esaminati dal dirigente dello staff del Consiglio comunale, responsabile del procedimento, per accertare la regolarità formale della documentazione presentata da coloro che hanno espresso la propria candidatura e la conformità della medesima documentazione ai requisiti richiesti nell'avviso pubblico sottosritto dalla Presidenza del Consiglio.

In tale ambito, sono state esaminate le dichiarazioni rese dai candidati in merito al possesso dei requisiti di eleggibilità ed incompatibilità, richiesti dalla normativa vigente ed espressamente richiamati nell'avviso pubblico.
Non si è ritenuto di escludere dall'esame della competente Commissione consiliare il curriculum della candidata Elisabetta Laganà, in possesso della qualifica di esperto del tribunale di sorveglianza, in quanto si è valutato che, in assenza, nell'ordinamento generale, di espresse norme di legge che ne sancissero l'equiparazione e, tenuto conto del generale divieto di applicazione analogica od estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la qualificazione di "esperto" non potesse essere assimilata, sul piano esegetico, a quella di "magistrato addetto al tribunale", unica categoria, quest'ultima, prevista per legge come causa di inelegibilità alla carica.
La questione è emersa nel corso dell'istruttoria avanti la competente Commissione consiliare e, sentito il parere favorevole del Segretario, in virtù del ragionamento sopra espresso, per il quale l'incertezza sulla sussunzione della qualifica di "esperto del tribunale di sorveglianza" nella fattispecie di cui all'art. 60, comma 1, lett. 6 era tale da pregiudicare in senso negativo alla legitima aspettativa della candidata di partecipare alla selezione per la nomina del Garante, la candidatura è stata ammessa dalla Commissione consiliare, la quale a sua volta ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, di inserire il nominativo nella terna di candidati maggiormente idonei a ricoprire la carica, da sottoporre al Consiglio comunale per l'elezione.

In merito al profilo di danno erariale, è opportuno precisare e portare all'attenzione del consigliere Bernardini che lo stesso collegio del TAR Emilia Romagna, compensate le spese di giudizio, ha riconosciuto la novità dalla questione (non esistono pronunce, precedenti giurisprudenziali, nel merito, anzi l'unica sentenza della Cassazione citata incidenter tantum dal consigliere estensore si riferisce ad una carica diversa da quella dell'esperto di sorveglianza) ed il carattere interpretativo della controversia, tanto nella fase di pronuncia dell'ordinanza cautelare di rigetto della sospensiva quanto nella fase di pronuncia della sentenza di merito.
Il Comune non deve quindi rifondere, a tale titolo, alcuna spesa.

Per quanto riguarda la fattispecie della nomina annullata con sentenza, non vi è dubbio che essa non può avere ulteriori effetti per il futuro.
Laganà deve altresì come utiliter data considerato l'affidamento (buona fede) della medesima nella legittimità della procedura adottata.
Né può dirsi che l'annullamento della nomina possa costituire un danno economico dell'ente in quanto tutti i soggetti che hanno partecipato alla selezione avevano un interesse legittimo alla correttezza della procedura e una mera chance di essere nominati considerata la discrezionalità di una nomina fiduciaria da eseguirsi con votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio comunale".

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Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 12:13
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